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Farmacia, le insidie dall'assegnazione, al trasferimento.

Aggiornamento: 30 apr 2022

Facciamo il sunto sulla legislazione sanitaria vigente che regola la vita della sede della #Farmacia. Nel blog troverai articoli e pareri consultabili gratuitamente, ove avessi una specifica esigenza, contattaci senza impegno.


L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio, una volta che ci si è collocati utili in graduatoria a seguito di concorso sia esso ordinario o straordinario. Chiaramente l'acquisto diretto è una possibilità, la piu' costosa, così come l'assegnazione di una sede in gestione provvisoria e di non nuova istituzione, ed anche in tale caso sussistono vicende e questioni da esaminare con attenzione quali ad esempio l'indennità di avviamento.


Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, quindi oltre detta soglia, consente, ma non obbliga, l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso, la soglia della 2a sede quindi è di 4950 abitanti secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Questo è il criterio demografico.


​Uno dei temi spinosi, una volta aperta la sede, è la possibilità di trasferimento che spesso si innesta da parte di farmacie concorrenti, già presenti nel territorio.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all' autorita' sanitaria competente per territorio.

Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri.


Sovente l'apertura di sedi in deroga al principio demografico è richiesta ai sensi dell'art. 104 del TULS purché la farmacia piu' vicina, anche se ubicata in un comune limitrofo disti almeno 3 km. Tale previsione legislativa ha offerto spunti a molteplici controversie amministrative in tema di pianta organica, di dispensari farmaceutici e di distanze.


Accade infatti che le legislazioni regionali tentino di interferire nella riserva statale e di creare sotto categorie, elementi questi puntualmente sanzionati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui ci siamo spesso occupati.

Tornando alla previsione della distanza, questa e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie, nel rispetto però del codice della strada, e del percorso penale piu' breve, ove svolto in sicurezza. Infatti anche il tema della distanza è spesso

"abusato" nei ricorsi con perizie di parte che spingono al limite della razionalità il concetto di distanza.

Altro tema molto caldo è la dislocazione della farmacia all'interno della pianta organica ed all'interno della sede locale assegnata al farmacista titolare o alla sua associazione..


Non poco frequente è infatti la richiesta di trasferimento della sede all'interno della propria sede di competenza, per motivi organizzativi e/o di convenienza.


Se il trasferimento fisiologico non desta particolar problemi, diverso è il caso del trasferimento decentrato. In ogni caso la domanda rivolta al Comune ed alla ASL deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico, ed è soggetto ad una ispezione, come previsto dall'art. 111 del TULS.


Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.


I Comuni spesso controllano se effettivamente il trasferimento e l'ubicazione risponde alle esigenze della popolazione, e cio' al fine di evitare un depauperamento della qualità del servizio farmaceutico. Si deve evidenziare tuttavia che i Comuni hanno scarsa discrezionalità e poca ingerenza nella scelta del trasferimento, fattore questo, che è rimesso al libero apprezzamento del titolare della farmacia.




In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove istituite, le Regioni, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia nei seguenti casi:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;


b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

L'istituzione di tali farmacie non comporta la delimitazione di sede farmaceutica, in quanto nel limite del 5%, è possibile con altri requisiti, salvo il rispetto delle distanze minime previste, e fino al termine dell'anno 2022 tali sedi aggiuntive sono offerte tutte in prelazione ai Comuni che le hanno richieste.

E poi le Farmacia succursali, aperte per periodi dell'anno e per particolari esigenze come l'afflusso turistico.

Le sedi richieste ma non aperte entro un anno dalla assegnazione della prelazione andranno al concorso ordinario unitamente alle sedi residue non assegnate con il concorso straordinario in ultimazione.

L'esposizione è solo esemplificativa degli elementi che costellano la vita della Farmacia e dei Farmacisti. Nel blog sono presenti - liberamente consultabili - una serie di articoli e pareri a tema su questioni che sono state ci son sottoposte ​e che son state risolte.


Per ogni esigenza specifica non esitare a contattarci, avrai un consulto gratuito ed esplorativo, al fine di trovare la soluzione piu' adatta al Tuo caso secondo la normativa della Tua Regione e del proprio comune e/o municipio.












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