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La successione ereditaria della Farmacia.

In caso di decesso è ammessa la gestione provvisoria da parte degli eredi non farmacisti. Tale gestione, di carattere provvisorio deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune, oltre che comunicata alla ASL ed all'ordine dei Farmacisti, e comporta la necessità che la Farmacia sia gestita da un farmacista titolare che quale Direttore ne assumerà la responsabilità da un punto di vista farmaceutico.

Blog di Diritto Farmaceutico La gestione provvisoria è un caso di separazione tra titolarità e gestione di carattere temporaneo ammesso ai sensi degli articoli 7 della legge 362 del 1991 secondo cui in caso di successione, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, e dell'art. 12 comma 12 della legge 475 del 1968 che tratta della gestione provvisoria da parte degli eredi prima della necessaria vendita.



E cosa accade in caso di mancato rispetto del termine dei sei mesi di gestione provvisoria? Prima di rispondere a tale domanda è necessario precisare che il termine dei sei mesi è elastico sebbene perentorio nel limite massimo, in quanto decorrerà dalla data della dichiarazione di successione, obbligo di legge di carattere fiscale in capo agli eredi.


Ecco quindi che si potrà ritenere un termine massimo di sei mesi a cui aggiungere l'anno entro cui effettuare la successione. Dalla somma di tali due termini si arriva ad un periodo transitorio complessivo di 18 mesi, decorsi i quali si incorrerà in irregolarità sanzionabili con la decadenza dall'autorizzazione della gestione provvisoria. E quindi decorso inutilmente il termine dei 18 mesi, la farmacia gestita in via provvisoria tornerà vacante e sarà soggetta al concorso, così come previsto dal richiamato articolo 4 della citata legge.

Ci sono però altri aspetti in fase di successione ereditaria da analizzare.


la successione della farmacia come impresa.

Ed infatti oggi a seguito della riforma del 2017 sarà possibile per gli eredi continuare a possedere la Farmacia, stante la nota apertura del legislatore in favore di tutte le società. E' solo il caso di evidenziare che la pluralità degli eredi costituisce sin dal momento della morte del Titolare già di per sé società di fatto, quindi in comunione ereditaria, che in assenza di apposito testamento, diviene titolare della Farmacia. Il periodo transitorio sopra descritto, chiamato periodo di “gestione provvisoria”, sarà quindi utilizzabile per formalizzare le volontà tra gli eredi, ad esempio nel costituire una società di persone o meglio se di capitali (SRL) al fine di avere la titolarità della farmacia, la quale avrà il solo residuale onere di essere gestita un Farmacista Direttore responsabile abilitato che potrà anche non essere socio. Il periodo di gestione provvisoria quindi è divenuto con le riforme succedute nel tempo, quella finestra temporale per formalizzare la nuova titolarità e la gestione nonché la verifica delle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991in capo ai nuovi soci eredi, ovvero


1) le incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, 2) nonché con l’esercizio della professione medica ( 8, comma 1, lettera a, L. n. 362/91), 3) incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia ( 8, comma 1, lettera b, L. n. 362/91); incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 8, comma 1, lett. c della L. n. 362/91); Per il medico il divieto implicito di ereditare una farmacia. Esistono però tutta una serie di questioni ereditarie che esulano dal solo diritto farmaceutico ed attengono ai rapporti familiari.


Si tratta dell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità sia debitore di verso soggetti esterni, estranei ai rapporti aziendali, i quali potrebbero avere interesse al soddisfacimento dei propri crediti tramite l'asse ereditario.


Ecco quindi che il chiamato all'eredità, non farmacista, che sarebbe interessato ad accettare le quote della neo costituita società titolare di farmacia, si trovi nella incresciosa situazione di dover rinunciare all'eredità.


In tale ipotesi, tutt'altro che residuale, si deve tener presente che i diritti dei creditori esterni sono tutelate con il meccanismo dell'art. 524 cc secondo cui "Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia"



Altro tema assai spinoso è quello della premorienza in sede di concorso farmacie, e di assegnazione sede.



In sede di Concorso infatti molto dipenderà dalla "fase" in cui si trovi il procedimento assegnatorio autorizzatorio. Si potrà parlare di successione della posizione solo ad autorizzazione avvenuta, e non in fase di punteggio in graduatoria. Il punto rimane dibattuto, tuttavia l'associazione di farmacisti che non abbia ancora ottenuto una sede, si vedrà decurtare il punteggio dell'associato deceduto, ove sia ancora nella fase dello scorrimento, e cio' in quanto come è stato osservato, l'autorizzazione è pro diviso quindi

il punteggio dell'associato, la cui sommatoria è prevista ope legis, verrà decurtato per mancanza della posizione soggettiva facente parte all'associazione.



Ecco quindi che in sede di successione - mortis causa - da differenziare dalla successione inter vivos che avviene tramite contratto, sarà necessario dapprima verificare l'esistenza di un testamento, dopodiché verificare le vicende successorie e le quote in esso ricomprese con particolare attenzione alle quote previste ope legis.


Ove infatti si verificasse un'ipotesi di quote in danno di uno degli eredi sarà possibile procedere all'azione civile di riduzione, quindi un'azione giudiziaria volta al ripristino della legalità delle quote per i chiamati all'eredità, contando anche le disposizioni a titolo gratuito operate in vita dal de cuis, come le donazioni che potrebbero aver intaccato il patrimonio.


Solo una menzione ai patti


Ecco quindi che la sorte dell'impresa farmacia, sebbene oggi avvantaggiata a seguito della riforma 124/2017, dal meccanismo successorio delle quote - anche in favore di non farmacisti - il ché rende il periodo provvisorio di gestione, solo un "purgatorio" per verificare le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, dall'altro apre la strada ad una serie di questioni con creditori degli eredi e chiamati all'eredità che non è esente da problematiche inerenti il diritto successorio dell'impresa.


Oggi è altresì possibile ai sensi dell'art. 768 bis cpc disporre per la Farmacia come per le imprese ed aziende, del Patto di Famiglia, inteso come patto, appunto donazione, in favore di uno solo degli eredi che avrà l'obbligo di liquidare proporzionalmente gli altri legittimari con una somma corrispondente al valore della quota di legittima di costoro.


E' necessario però il consenso di tutti i chiamati. Trattasi di "donazione modale" ed è definita come "il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.


Si deve evidenziare tuttavia che con il patto di famiglia, si garantisce una continuità all'impresa, che risulta l'oggetto della tutela, piu' che evitare contrasti tra i legittimari. Infatti lo scopo del patto di famiglia è quello di evitare che un azienda, intesta come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, sia colpita da vicende divisionali in sede di successione del capo famiglia.


In sede di successione bisognerà altresì tener da conto l'ipotesi dell'esistenza di una "impresa familiare" (art. 230 bis cc) intesa come la collaborazione prevista dal codice in caso di impresa individuale a cui partecipino compenti della famiglia. Ed infatti L'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale, in quanto appresta una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, ricondotti in passato ad una causa affectionis vel benevolentiae, o ad un contratto innominato di lavoro gratuito, con la conseguenza che l'istituto, e la correlativa competenza del giudice del lavoro, non è configurabile quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia, estrinsecantesi in un'attività economica produttiva, trovino il loro fondamento in un diverso rapporto contrattuale, quale quello di società.

Ecco quindi che ove non vi sia il fenomeno societario sarà da considerare l'esistenza di una impresa familiare, dalla quale deriva un diritto di "prelazione" di legge a favore dei famigliari in caso di divisione ereditaria.


Da sottolineare che a seguito della recente pronuncia del Consiglio di Stato del dicembre 2021 bisognerà tener presente altresì l'incompatibilità medico/farmacista per cio' che attiene alla proprietà delle quote. La proprietà delle quote della neo istituita SRL non è compatibile con la professione medica, o con società che sia titolari a loro volta di presidi medici o di cliniche private. Leggi i nostri articoli a tema Farmaceutico Da quanto sopra deriva che il periodo di gestione provvisoria richiamato sarà essenziale per eliminare i casi di incompatibilità che nel caso specifico del Medico/Erede costituirà elemento insormontabile da risolvere solo attraverso la cessione della propria quota ereditaria.


Tale periodo però sarà determinate per individuare risolvere, ed affrontare le questioni successorie dell'impresa farmacia sia nella forma individuale che societaria. Contattaci per ogni esigenza anche senza impegno






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