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Farmacia eredità ed incompatibilità

Come gestire il passaggio generazionale della farmacia?
Come evitare liti tra i chiamati all'eredità?
E' possibile porre in essere una transazione tra i futuri eredi per pianificare il passaggio generazionale?

Per rispondere a tali domande inerenti il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia è opportuno soffermarsi su due aspetti ovvero: 1) ciò che è legittimo 2) ciò che è impugnabile per contrarietà alle norme in tema di successione.


Ecco quindi che per rispondere ai primi due quesiti è opportuno richiamare la normativa in tema di patti di famiglia, previsti dal nostro codice civile secondo cui  


è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

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Al contratto, nella forma dell'atto pubblico, devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.


Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dalla legge, (art. 536 cc).


I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari della farmacia o in generale dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti ma l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.


La tutela si concretizza nel senso che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione, quindi non è attaccabile successivamente. Questa la disciplina del patto di famiglia della farmacia.

Invece per focalizzarsi su ciò che non è permesso nel nostro ordinamento è opportuno richiamare la disciplina in tema di divieto dei patti successori, ovvero degli accordi volti a regolare la successione quando il titolare è ancora in vita.


Ed è infatti nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. (art. 458 cc)

Ed è altresì vietato rinunciare preventivamente a far valere l'azione legale di riduzione prima della apertura della successione. (art. 557 cc)

Ecco quindi non è ammissibile, nel nostro ordinamento, una transazione o accordo con cui vengano concessi benefici in termini di rinuncia ad una controversia o in termini di accordi successori prima che si verifiche l'evento morte del titolare, salvo quanto già affrontato in tema di patti di famiglia.


Ed infatti il patto di famiglia è escluso dall'azione di riduzione, da quella di collazione e non è soggetto al divieto dei patti successori.


Rimane da affrontare il tema della transazione o accordo privatistico per gestire la successione dell'azienda, e per quel che qui interessa della farmacia.


La Corte di Cassazione ha posto il principio che è nulla, per il contrasto con il divieto dei patti successori e della rinuncia all'azione di riduzione, la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il de cuius, con il quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione (Cass.n.15919/18 e 366/24).


La successione dell’azienda farmacia i profili familiari ed i risvolti delle incompatibilità che sopravvengono alla accettazione dell’eredità il caso del medico
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Farmacia il patto di famiglia e la rinuncia preventiva all'eredità

il passaggio generazionale della farmacia



Come pure evidenziato che in relazione agli atti di disposizione posti in essere dal de cuius la parte acquisisce il diritto solo a seguito della morte, sicché è nulla la transazione con cui si rinunci preventivamente ad esercitare l'azione di riduzione.


In conclusione il patto di famiglia nella forma dell'atto pubblico e con le garanzie della partecipazione e della liquidazione delle quote è lo strumento posto nel nostro ordinamento per potersi "accordare" in tema di successione dell'azienda quando il titolare è ancora in vita, non essendo possibile procedere con accordi di diritto privato quali la transazione o con atti di ingegneria legale come atti simulati in vita e relative future rinunce alle azioni legali, come la rinuncia preventiva all'azione di riduzione che è espressamente esclusa dalla giurisprudenza citata e dalla normativa applicabile.






Sovente ci viene riproposto il quesito in tema di incompatibilità dei farmacisti, sia in relazione alle società, sia in relazione alle attività svolte dal singolo farmacista in farmacia o presso altre sedi di lavoro.


Sebbene la rassegna sembri chiara e delimitata, la pratica quotidiana offre sempre spunti innovativi ed intrecci impresit e crea confusione sul tema delle incompatibilità dei farmacisti.


Ricordiamo che la normativa in tema di incompatibilità è delineata dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 così come innovata nel tempo e quindi


Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le personefisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata
Le società hanno come oggetto esclusivo lagestione di una farmacia.

In tema di partecipazioni è stato precisato che l'attività medica anche di carattere "societario" è incompatibile, e così estendendo il dato normativo dell'art 7 secondo periodo secondo cui:


La partecipazione alle societa' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco,nonche' con l'esercizio della professione medica.

Ad avvalorare tale impostazione poi soggiunge l'articolo 8 della medesima legge secondo cui l'attività di farmacista è incompatibile


con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore ocollaboratore di altra farmacia;
con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Tali prescrizione sono mitigate nel caso di successione della farmacia.


Le incompatibilità dei Farmacisti

E' stato quindi osservato che l'attività di gestione della farmacia intesa come compendio sanitario è incompatibile con "altre" gestioni mentre la partecipazione societaria intesa come pluralità di cespiti aziendali è ammissibile nel limite massimo del 20% regionale.


E' altresì necessario precisare che anche dopo la riforma del diritto societario in farmacia ad opera della legge 124 del 2017 sussiste sempre il divieto di cumulo di due autorizzazioni (art. 112 T.U.)

Ecco quindi che per gestione della farmacia andrà scissa la figura del farmacista quale esercente attività farmaceutica e la figura oggi ammissibile del farmacista quale socio non attivo in una società.


Da tale distinzione recentemente il Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha tratto spunti per tornare sul tema delle incompatibilità del farmacista socio non operativo nella SaS di cui abbiamo parlato in altro post. Leggi qui


Leggi Qui:






Nel presente post affrontiamo una incompatibilità sopravvenuta nel senso che la stessa incompatibilità non deriva da un rapporto iniziale originario né per un atto di volontà diretta ma per un evento ovvero la


ricezione della farmacia o della quota della farmacia per mezzo di un testamento o tramite eredità.


Una farmacia (sede unica) o una quota della società titolare della farmacia (società) potrà essere l'effetto di una successione ereditaria o di una delazione testamentaria.


Il sopravvenuto cespite Farmacia o quota della stessa potrà costituire


nuova ipotesi di incompatibilità nel caso in cui il nostro farmacista erede abbia già una farmacia (violazione della doppia autorizzazione ex art 112 testo unico ed 1265/1934)

Le incompatibilità dei Farmacisti da eredità


o sia in corso di partecipazione in un concorso nel quale sia prescritto il requisito di "non essere titolari di farmacia"

 o ancora l'erede che riceve la farmacia sia un dottore ed in quanto medico

incompatibile al senso della legge 361/1992 come interpretata dal CdS nel 2023 per i medici.

In sintesi si potrà assistere ad una incompatibilità sopravvenuta per causa ereditaria

A tal proposito ricordiamo che questa é strada sostanzialistica della vicenda che si sofferma sull'effetto dell'accettazione dell'eredità.


L'accettazione dell'eredità farà sebentrare l'erede anche nelle posizioni creditorie e debitorie dell'azienda farmacia.

Le incompatibilità dei Farmacisti da eredità

Non va dimenticato che l'accettazione potrà anche essere tacita

quindi derivante dal semplice comportamento!


In conclusione una analisi dell'eredità da accettare e gli effetti dell'accettazione dovranno quindi essere attentamente analizzati prima dell'accettazione sia per i profili patrimoniali sia per i profili di incompatibilità che potrebbero derivarne.





Leggi





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Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli

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