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Nuove Farmacie nei centri storici, una invasione di confini?

Aggiornamento: 1 ott 2023


Cosa accade in caso di nuovi insediamenti che possano intaccare il centro storico servito da una farmacia di lunga data?

Dare una risposta univoca è difficile cerchiamo di ripercorre i principi da poter utilizzare caso per caso.


Ed infatti un problema rilevante oggi al termine del concorso farmacie è quello della successione nel tempo di vecchie piante organiche e di quelle nuove.


Il problema infatti sussiste per tutti quei Comuni che nel 2012 hanno previsto le nuove sedi ma poi non abbiano adeguato a cadenza biennale la pianta organica alle esigenze territoriali così da creare situazioni di conflitto o di inefficacenza.


Ed ecco quindi il punto

Se viene annullata una pianta organica esistente cosa accade al territorio?

Ed ancora,


Si rimane senza organizzazione territoriale o rivive la precedente delibera pianificatoria?

Nuove Farmacie nei centri storici, una invasione di confini?


È opportuno tener presente che

l'eventuale annullamento della successiva previsione pianificatoria implica, in virtù del suo effetto retroattivo, il verificarsi del fenomeno della reviviscenza della previgente previsione


(cfr.: C.d.S., sez. V, 22.2.2007; sez. IV, 6.5.2004)


fermo restando il potere comunque rimesso all'Amministrazione comunale di scegliere se accettare l'assetto conseguente all'annullamento e alla reviviscenza in parte qua della disciplina previgente, oppure se intervenire attraverso il rinnovato esercizio del potere pianificatorio.


(cfr., C.d.S., sez. IV, 4.6.2013, n. 3073).



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Occorre anzitutto richiamare la latitudine della discrezionalità spettante a un Comune all'atto della localizzazione di una nuova sede farmaceutica (cfr. C.d.S., sez. III, 25 febbraio 2014, :


"La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall'autorità competente - benché opinabili per definizione - non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi ...";


E nello stesso senso si veda anche

CdS., 10 aprile 2017, secondo cui:


Nuove Farmacie nei centri storici, una invasione di confini?


"L'ampiezza di questa discrezionalità amministrativa trova conferma nell'elasticità dei parametri prescritti sul piano normativo, quali appunto l’equa distribuzione del servizio sul territorio e la garanzia della sua accessibilità anche a favore delle aree scarsamente abitate, richiamati dalla pertinente norma di legge."


La riforma realizzata con il d.l. n. 1/2012 non esige che la localizzazione dei nuovi esercizi avvenga di preferenza nelle zone scarsamente abitate, bensì che con essa si persegua l'obiettivo primario "di assicurare un'equa distribuzione sul territorio".





ecco quindi che costituisce un'evenienza fisiologica e del tutto coerente con la ratio della riforma anche quella che le nuove zone possano incidere sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti, eventualmente anche radicate nei centri storici.


(su questi principi si veda C.d.S., III, 11 luglio 2018, n. 4231).


Esistono però dei limiti che devono essere valutati caso per caso e rispettatmail fine di non sconfinare nella arbitrarità.


Nuove Farmacie nei centri storici, una invasione di confini?
Nuove Farmacie nei centri storici, una invasione di confini?

Se quindi è possibile che vi siano nuovi insediamenti e plurime revisioni delle piante organiche secondo i criteri demografici è altrettanto vero che i provvedimenti amministrativi dovranno seguire i criteri dettati dall'amministrazione e dimostrare la coerenza.


Afferma la giurisprudenza che


"È, infatti, sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, da ricercarsi negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi


(cfr.: Cons. Stato, sez. III, 10/04/2014, n. 1727)."



Nuove Farmacie nei centri storici, una invasione di confini?

Conclusioni:


La giurisprudenza è da decenni univoca nel senso che la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. (Cons. Stato, sez. III, n. 1727/2014)



Dalla rassegna dei principi sopra esposti possiamo rispondere affermativamente, è possibile modificare la pianta organica, anche in casi radicati come quella dei centri storici, tuttavia è necessario per l'amministrazione indicare l'iter logico seguito, i criteri applicativi ed adeguatamente motivare l'atto, non solo in relazione alla scelta in sè tale da non essere arbitraria ma ai criteri ed al metodo seguito per dare contezza della congruenza logica.


Con tali parametri abbiamo assistito numerose revisioni.


Contattaci per ogni esigenza o scopri il blog con i casi e pareri svolti.





Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli




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