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FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

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Farmacia di altro comune inammissibilità del ricorso

Aggiornamento: 30 ott


Con la sentenza in commento, 8096 del 2025 il Consiglio di Stato è tornato sul tema del diritto ad impugnare l'organizzazione territoriale da parte dei farmacisti del Comune di appartenenza, escludendo quindi la legittimazione da parte del Farmacisti di Comuni confinanti.


Il ricorso del farmacista è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, attenzione interesse processuale, poiché di interesse sostanziale ne era chiara la presenza, si pensi a quelle farmacie di due comuni differenti, ubicate su una medesima strada che collega a poca distanza due comuni.


Trattasi di farmacie confinanti a livello tecnico ma non legale. In tali casi abbiamo assistito alla possibilità di ricorso limitatamente a vizi di vicinanza e non invece a vizi relativi alla pianta organica dei rispettivi Comuni.


Tale pronuncia conferma la nostra tesi, ovvero che se da un lato la pianta organica non appare impugnabile dai farmacisti di "altri" comuni, in quanto si tratterebbe di atto estraneo al proprio interesse processuale, è invece possibile, ad avviso di chi scrive, impugnare la dislocazione per violazione delle distanze tra esercizi. La pianta organica risulterebbe impugnata quindi per un vizio de relato e non per un vizio proprio.


Ed infatti il primo giudice nel procedimento in commento (Tar MArche 591/2024) ha accolto detta eccezione, dichiarando inammissibile il ricorso perché, il potere di pianificazione delle piante organiche, a seguito della riforma del settore farmaceutico (d.l. n. 1 del 2012, che ha novellato l’art. 2 della legge n. 475 de 1968 è di competenza dei singoli comuni, sicché il titolare di sede farmaceutica di un Comune limitrofo non può dolersi delle scelte di distribuzione del servizio farmaceutico effettuate da enti comunali vicini.


Afferma dil Tar Marche 591/2024 che i comuni devono ritenersi liberi di individuare la pianta organica”; … “i titolari di sedi farmaceutiche, insistenti sul territorio di comuni limitrofi, non possono dolersi delle scelte di carattere programmatorio, quali le piante organiche adottate da comuni limitrofi”.


ed anche in appello il motivo è stato ritenuto privo di fondamento dal CdS poiché come ha ben rilevato in sintesi il primo giudice il richiamato art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, ha modificato il previgente assetto normativo, assicurando sotto il profilo funzionale anzitutto un più capillare servizio alla popolazione, attraverso una più ampia presenza del servizio farmaceutico sul territorio; e, nel contempo, favorendo l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un numero più ampio di aspiranti.


È stata, inoltre, espressamente attribuita ai comuni, la competenza a localizzare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie e le relative circoscrizioni, mediante la istituzione di nuove sedi farmaceutiche, in applicazione dei criteri, per vero, meno restrittivi, previsti dal citato decreto liberalizzazioni che ha altresì consentito in favore degli stessi enti comunali di esercitare diritto di prelazione.


L’art. 1 comma 7 della legge n. 475/1968, come novellato, ha poi previsto per quel che qui interessa una distanza – diversamente alla previgente, disciplina -, non inferiore a 200 metri che le istituzioni delle nuove farmacie devono rispettare.

Leggi pure:



Dato che il potere di pianificazione delle sedi farmaceutiche spetta a ciascun Comune nell’ambito del proprio territorio, la dimensione comunale del piano implica, da un lato, che


ciascun Comune deve considerare solo il proprio territorio e non è tenuto a prendere in considerazione la ubicazione territoriale delle farmacie che hanno sede in altro Comune, né ad assicurare la partecipazione procedimentale di farmacie diverse da quelle ubicate nel Comune, e, dall’altro lato, e per l’effetto, che solo le farmacie ubicate nell’ambito del Comune de quo possono contestare il piano stesso.

Inammissibile il ricorso contro l'ubicazione di farmacie di altro Comune
Inammissibile il ricorso contro l'ubicazione di farmacie di altro Comune

Ciascuna Farmacia ha titolo al rispetto degli indici prescritti (distanze, popolazione servita) solo nell’ambito del Comune in cui la farmacia ha sede.


Leggi pure:



Ad abundantiam, il Consiglio di Stato 8096/2025 rileva inoltre che il limite normativo delle distanze a 200 metri, comporta, in concreto, il difetto della legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente, sotto ulteriore e concomitante aspetto. Infatti nella specie non vi è alcuna interferenza dell’istituzione della nuova sede farmaceutica, peraltro rientrante in una pianta organica di un comune diverso, con il bacino di utenza della farmacia appellante; non è infatti in contestazione che vi sia in fatto una distanza ben superiore al suddetto limite normativo (metri 240).


Leggi pure:



La distanza minima ope legis potrebbe essere quindi l'unico dei parametri utilizzabile in caso di violazione ove vi siano istituzioni infra comuni, immaginiamo le farmacie su strade provinciali che collegano a breve distanza piu' comuni.


Aldo Lucarelli


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