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Farmacia, la distanza tra gli esercizi e i compiti di vigilanza.

Aggiornamento: 6 giu

Sovente viene richiesto di tornare su un argomento tanto caro ai Farmacisti titolari di sede insediata da anni, proprio ora, che a seguito del concorso straordinario farmacie, da poco concluso nel Lazio, 28.06.22, sono state aperte nuove farmacie da parte degli associati e dei singoli vincitori di concorso.


- Ecco quindi la domanda, ma la zona di pertinenza della farmacia esiste ancora?

Leggi pure:


- E' possibile contestare l'apertura della farmacia che invade la mia "zona" anche solo per dove è ubicata la croce verde o la porta di ingresso?

Per rispondere sinteticamente a detti quesiti, già piu' volte analizzati, LEGGI QUI,

possiamo dire che la ASL competente di zona su impulso del Comune, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo sulle farmacie del proprio territorio ad essa spettanti, opera controlli sulle distanze e sulle nuove aperture ai sensi degli art. 111 e 127 del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. (“Testo unico delle leggi sanitarie”) e degli artt. 14 e 15 della legge regionale Lazio n. 52/1980 per Roma capitale.


Da tali controlli deriva la legittimità o meno dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione nel concedere l'autorizzazione all'apertura della nuova sede, oltre ovviamente ai controlli sull'iscrizione all'albo, sulla costituzione della società, sulla idoneità dei locali, e sulla collocazione utile in graduatoria, in caso di concorso, con il relativo possesso di tutti requisiti e l'assenza delle incompatibilità ex artt. 7 ed 8 della Legge 362/1991.


Ecco quindi che la zona di pertinenza - o meglio la sede della farmacia esiste, ed è relativa alla pianta organica di cui ogni Comune, e Municipio nel caso delle grandi città, è titolare e responsabile, ma attenzione che le piante organiche spesso non vengono aggiornate, oppure cadono nel tranello di non computare quei presidi ancillari come dispensari che non sono compresi in tali piante, così come le farmacie istituite con modello topografico in deroga, ai sensi del noto articolo 104 T.U.. (Leggi Qui).



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A ciò si aggiunga, infine, come la fondatezza delle critiche sulle modalità di apertura delle porte di ingresso degli esercizi, e/o sulla istallazione delle croci verdi, sia comunque contraria a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, “ai fini della valutazione circa l'appartenenza dei locali prescelti per l'apertura della farmacia alla sede di competenza”, si debba - a ben vedere - aver riguardo “non già alla denominazione toponomastica ed alla relativa numerazione civica, bensì all’effettiva collocazione topografica di tali locali (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 3391/2000 e da ultimo TAR Lazio Roma n. 12481/20).


Ecco quindi che l'effettiva collocazione topografica dei locali, così come l'installazione di vetrine oscurate se aperte sulla strada di altra farmacia, sono i veri discrimen da tener presenti per il rispetto delle distanze e delle piante organiche.




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