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Farmacia e la deroga alla distanza minima dei 200 metri

Proponiamo una recente sentenza del Tar Bologna che ha affondato il tema della derogabilità della distanza minima dei 200 metri tra farmacie in particolari situazioni. N.106/2025


A livello normativo ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 475/1968 i titolari delle farmacie possono spostare la sede dell’attività in nuovi locali idonei all’interno della zona assegnata dalla pianta organica, nel rispetto della distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie: “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere stipulato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.


Nello stesso senso dispone l’art. 13, D.P.R. n. 1275/1971: “il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri”.


Per consolidata giurisprudenza in sede di autorizzazione al trasferimento dei locali di una farmacia all’interno della zona assegnata dalla pianta organica, la discrezionalità dell’Amministrazione è limitata, dovendo l’Ente competente verificare l’idoneità dei nuovi locali individuati e il rispetto della predetta distanza minima di legge da altre farmacie.




Tuttavia, quanto a tale presupposto, va rilevato che la previsione della distanza minima tra farmacie risulta funzionale alla garanzia dell’efficienza del sistema farmaceutico attraverso la capillare diffusione delle farmacie in relazione a tutti servizi erogati (vedi Tar Lazio sede di Roma, sentenza n. 5374 del 2021, Tar Campania sede di Napoli, sentenza n. 425 del 2021)… e tale criterio può essere derogato per bilanciare tale esigenza con i principi di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione (vedi Tar Campania sede di Napoli, sentenza n. 18136/2008; Tar Puglia sede di Bari, sentenza n. 1357/2005).



Pertanto, laddove lo spostamento dell’esercizio farmaceutico all’interno della zona di riferimento non arrechi pregiudizio all’utenza, l’Amministrazione può autorizzarlo anche in deroga alla distanza minima, così da garantire la libera iniziativa economica, tenuto conto degli specifici e concreti profili del caso sottoposto al suo esame (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 5435 del 2016).


Farmacia la derogabilità dei 200 metri quale distanza minima
Farmacia la derogabilità dei 200 metri quale distanza minima


Nell’ipotesi in discussione, la farmacia oggetto di causa ha evidenziato nella domanda di trasferimento la non idoneità dei locali in uso ed una distanza inferiore ai 200 metri già dalla precedente autorizzazione


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Peraltro, nel senso dell’ammissibilità del trasferimento di sede in deroga al criterio della distanza minima nel caso di farmacie esistenti da anni che si trovano già ad una distanza minore di 200 metri dalle farmacie limitrofe, come quello in discussione, si è già espresso il Tribunale Emiliano (in quel caso le farmacie si trovavano ad una distanza di 121 metri che veniva aumentata a metri 149 col trasferimento), affermando condivisibili principi dai quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi: “la deroga – per causa di forza maggiore - alla distanza minima degli esercizi va valutata diversamente a seconda che si tratti di una farmacia di nuova istituzione, nel qual caso i criteri di riferimento devono essere più restrittivi, ovvero di una farmacia esistente da decenni, per la quale non si può prescindere dalla situazione che si è consolidata” (Tar Bologna, sentenza n. 785 del 2022 che richiama anche Tar Bari, sentenza n. 1357 del 2005 e Tar Napoli, sentenza n. 18136 del 2008).




Diritto Farmaceutico ed Aziendale

Avv Aldo Lucarelli

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