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Ritiro del Bando Comunale per farmacia e diritto al risarcimento per il privato


Ci viene chiesto se é ammissibile che un Comune possa ritirare un bando per la gestione della farmacia comunale senza subire conseguenze, sopratutto lì dove vi fosse un privato già interessato a partecipare.

Vediamo due massime in tema di ritiro del bando di gara da parte della pubblica amministrazione per rispondere al quesito, tenendo presente tuttavia la differenza con la #revoca e con #annullamento di cui ci siamo già occupati in altri post (leggi qui) in tema di #concorsi e sopratutto quali siano i presupposti per ottenere un risarcimento danni da parte del privato che si assume essere leso.



Contratti pubblici e obbligazioni della Comune a seguito delritiro del Bando Comunale per la gestione della farmacia

Ove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso, ben diverso dai consueti e discrezionali provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della l. 7 agosto 1990, n. 241. L’atto di mero ritiro non è quindi subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale né necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento. (Tar Lombardi 1917/2025)




Ritiro del Bando Comunale per farmacia e diritto al risarcimento per il farmacista imprenditore

e quando al Risarcimento danni chiariamo che:


Nel caso di ritiro di un bando illegittimo il privato che intenda far valere la responsabilità dell’amministrazione deve provare


 i) la propria buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose,


 ii) la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile all’amministrazione in termini di colpa o dolo,


 iii) il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale),


 iv) il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate) e il rapporto di causalità fra tali danni e il comportamento scorretto. (CdS Ad Plen 21/2021)


Ritiro del Bando Comunale per farmacia e diritto al risarcimento per il privato
Ritiro del Bando Comunale per farmacia e diritto al risarcimento per il privato

Sarà quindi necessario un preliminare esame per comprendere se l’attività posta in essere dal Comune sia un #mero ritiro o una #revoca o un #annullamento per poi individuare il #danno per il privato che abbia avuto interesse al #bando ritirato,


non potendo escludere né l’assenza del danno per il privato, si pensi alle spese preparatorie per partecipare alla gara, né la legittimità dell’operato da parte del Comune o pubblica amministrazione in generale

Hai un quesito? Cerca nel blog o contattaci senza impegno per l’analisi del Tuo caso


Avv Aldo Lucarelli

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