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Quando la farmacia è “revocata” dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione

Aggiornamento: 1 ott 2023

Ci viene chiesto se è possibile a distanza di anni dall'apertura che l'amministrazione proceda, a seguito di controlli, a revocare o annullare in autotutela l'autorizzazione della farmacia concessa anni addietro, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati vincitori, dichiarazioni poi rivelatesi inesatte o addirittura false.


Leggi pure:

Non si tratta di ipotesi fantasiosa, ed infatti possibile (ed è già accaduto) che l'amministrazione proceda con l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della autorizzazione all'apertura della farmacia anche a distanza di anni, ove emerga che uno dei titolari della nuova farmacia non fosse compatibile.


E' ad esempio il caso di un candidato rivelatosi titolare di altra farmacia, (quale socio accomandatario della SaS).


Va infatti tenuto presente che le autodichiarazioni rese in fase di apertura possono essere verificate a distanza di tempo.

E secondo un recente orientamento del TAR Brescia


"le cause di incompatibilità vanno rimosse nel momento in cui si verificano e non nel momento in cui vengono scoperte dall’Amministrazione
e ciò in ragione che una volta acclarata l’illegittimità del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia, siccome inficiato dalla sussistenza (alla data della sua adozione) di una (non previamente rimossa) causa di incompatibilità, non sarebbe stato possibile sanare “ora per allora” la situazione di conflitto contestata. CdS 6137)

Quando la farmacia è “revocata” dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione


L'autotutela dell'amministrazione e quindi l'annullamento dell'autorizzazione discende dalla inesattezza dolosa delle dichiarazioni rese in fase di rilascio.


Trattasi delle dichiarazioni rese dai candidati farmacisti divenuti titolari ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 in sede di presentazione dell’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della co-titolarità della farmacia assegnata a seguito del concorso straordinario farmacie “di non essere titolare né socio di società titolare di farmacia” ed in violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991, ai sensi del quale “la partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile (…) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”.


In sintesi una auto dichiarazione falsa o mendace o semplicemente inesatta può aprire la strada ad un procedimento di revoca dell'autorizzazione anche a distanza di anni dall'apertura, con consequenziale chiusura dell'esercizio.

Quando la farmacia è “revocata” dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione

Ma è tutto così categorico?


L'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione o di annullamento concede alle parti un termine per dare contezza della vicenda e quindi aprire un contraddittorio con l'amministrazione, e ciò con il dichiarato intento di evitare provvedimenti non sufficientemente motivati o che abbiano avuto una istruttoria inesatta o superficiale e dare così la possibilità al farmacista di spiegare le proprie ragioni.

Quando la farmacia è “revocata” dopo anni a causa di una falsa auto dichiarazione

Ma è possibile subire l'annullamento dell'autorizzazione della farmacia anche a distanza di anni?


Si in quanto la giurisprudenza (CdS 6137/23) ammette il superamento del termine di 12 mesi ai fini dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela in due ipotesi, ovvero, da un lato, nel caso in cui la falsa attestazione, inerente i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), dall’altro lato, nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile alla colpa grave) della parte, e che solo nel primo è necessario l’accertamento definitivo in sede penale con una sentenza.


Tale conclusione discende dalla ragionevole considerazione che, così come l’Amministrazione non può essere considerata in colpa (nel rilascio del provvedimento ampliativo) laddove sia stata fuorviata dal contributo istruttorio del privato, se non sussistevano oggettive ragioni per dubitare della sua attendibilità e correttezza, allo stesso modo, nessun consolidamento dell’affidamento del suddetto in ordine al vantaggio giuridico (illegittimamente) conseguito può predicarsi qualora questo abbia costituito il frutto di un suo comportamento volto, dolosamente o colposamente, alla rappresentazione artificiosa, oggettivamente non veritiera, dei fatti rilevanti.


L' autodichiarazione rivelatasi falsa o mendace quindi può condurre a distanza di anni all'avvio del procedimento di annullamento dell'autorizzazione della farmacia anche se la sede è stata aperta.



I rimedi difronte ad una situazione di tale portata saranno quelli di affrontare un ricorso amministrativo atto dimostrare la fondatezza dell'auto dichiarazione, o la tardività dell'intervento da parte della pubblica amministrazione.



Sussiste infine il lato "penale" della vicenda ove l'autodichirazione abbia contenuto dichiarazioni false, e quindi l'amministrazione abbia proceduto a proporre denuncia querela in sede penale.

Avv. Aldo Lucarelli

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