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Trasferimento della farmacia confinante, posso avere accesso alla documentazione?


Ci viene posto spesso il quesito se un confinante farmacista o un farmacista appartenente allo stesso Comune, possa avere accesso agli atti e documenti inerenti la domanda di trasferimento di una proprio concorrente.

Da quanto sopra nasce il quesito,


Posso estrarre copia degli atti e documenti di un farmacista concorrente che si accinge a trasferirsi?

Sul tema segnalo gli articoli correlati per casi già affrontati presenti nei blog di diritto farmaceutico (clicca qui per il blog)





Per rispondere al quesito ci viene in aiuto una recente sentenza del 27 Luglio 2025 con cui il Tar Napoli affrontando una problematica simile ha tenuto a precisare che


il principio secondo cui il documento di cui si chiede l'ostensione deve essere già formato e, dunque, esistente determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso del soggetto intimato, essendo inammissibili le domande di accesso ad atti che non sono stati ancora formalmente adottati o che non sono stati ancora formati (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 novembre 2019, n.2443).

Tale principio, ovvero della "esistenza" del documento, se da un punto di vista logico sembra di immediata percezione, ovvero si comprende che non possa chiedersi "copia" di ciò che non esiste ancora, da un punto di vista procedurale invece ha una sua valenza, serve ad evitare che nelle istanze, a volte troppo articolate, vengano inserite richieste di documenti "presunti" o in corso di preparazione amministrativa.



Si pensi ad una istanza di accesso agli atti in cui venga richiesta la copia della pianta organica e l'eventuale domanda di trasferimento del nostro farmacista confinante. Ove questa seconda richiesta inerente "l'eventuale domanda di trasferimento" non sia ancora stata protocollata ci troveremmo di fronte a richieste di accesso (sia accesso agli atti secondo la legge 241/1990, che di accesso civico generalizzato ex d.lgs 33/2013) non evadibili e quindi non coercibili con ricorso dinanzi al TAR.


Trasferimento della farmacia confinante, posso avere accesso alla documentazione?
Trasferimento della farmacia confinante, posso avere accesso alla documentazione?

Leggi pure:


Esiste poi il caso in cui le amministrazioni coinvolte, Regione e Comune producano i documenti nel corso del giudizio avviato davanti al TAR. E' un caso molto frequente che porta la controversia verso una strada cieca sebbene in effetti il ricorrente è tutelato sia dall'ottenimento in giudizio del documento ottenuto, che della possibilità di richiesta di "soccombenza virtuale" ovvero di condanna delle amministrazioni, condanna che andrà richiesta al Tar chiamato a valutare il comportamento del Suap e/o dell'ufficio Regionale competente.


Infine viene in rilievo il cd. accesso agli atti difensivo, che è comunemente ammesso nel nostro sistema.


Nella pronuncia in esame, Tar Napoli n. 5645/2025, la 9a sezione ha precisato


Nei limiti, pertanto, dell’omessa ostensione della anzidetta piantina (la cui esistenza non è contestata dall’Amministrazione civica), la domanda ex art. 116 c.p.a azionata nei termini di legge è ammissibile e fondata. Difatti, la relativa istanza ex art. 22 della l. 241/1990 ha chiaramente e dichiaratamente natura difensiva: la ricorrente, invero, in sede di accesso, ha precisato di avere interesse all’ostensione dei documenti sia per tutelare la propria posizione competitiva di operatore nel medesimo settore commerciale in cui opera la farmacia resistente, sia per valutare la presentazione di esposti e di eventuali istanze risarcitorie.


La concezione ampia del diritto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, postula che il diritto all'accesso non possa essere ostacolato ogni volta che sussista la possibilità che dall'ostensione dei documenti derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive.


E si giunge quindi al principio di diritto in tema di accesso agli atti di carattere difensivo, ovvero proprio quello oggetto del nostro articolo:


In ogni caso, nell’ipotesi di accesso c.d. difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e la pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo, quindi, da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 1 marzo 2022, n. 1450).


Diritto Farmaceutico e del farmaco

Avv. Aldo Lucarelli

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