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Accesso agli atti del Sanitario, quando è un diritto e quando invece diventa una mera pretesa.

Come sanitario ho diritto a conoscere ed avere accesso agli atti e documenti che riguardano tutta la mia carriera presso un ente?

Come posso tutelarmi dinanzi ad inerzie dell'Ente stesso?

La mia domanda puo' spingersi sino a richiedere specifiche attività che dovevano essere già predisposte dall'Ente?

Cerchiamo di rispondere a tali domande, in modo sintetico, con la disciplina dell'accesso agli atti, da distinguere da quella dell'accesso civico, di cui abbiamo già parlato, e trarre il confine tra atti dovuti e pretese non coercibili.


La giurisprudenza amministrativa rammenta che nel nostro ordinamento la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l.241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).