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Accesso agli atti del Sanitario, quando è un diritto e quando invece diventa una mera pretesa.

Come sanitario ho diritto a conoscere ed avere accesso agli atti e documenti che riguardano tutta la mia carriera presso un ente?

Come posso tutelarmi dinanzi ad inerzie dell'Ente stesso?

La mia domanda puo' spingersi sino a richiedere specifiche attività che dovevano essere già predisposte dall'Ente?

Cerchiamo di rispondere a tali domande, in modo sintetico, con la disciplina dell'accesso agli atti, da distinguere da quella dell'accesso civico, di cui abbiamo già parlato, e trarre il confine tra atti dovuti e pretese non coercibili.


La giurisprudenza amministrativa rammenta che nel nostro ordinamento la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l.241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).



Tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6” (art. 22, comma 3, l. 241/90).


L’art. 24 l. 241/90, rubricato “esclusione dal diritto d’accesso” espressamente individua talune ipotesi eccettuative all’applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).


In ogni caso, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura per così dire residuale, rappresentato dal diritto di difesa.


Ed infatti l’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.


Nel caso in esame non è dubitabile la esistenza in capo alla richiedente di un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90 alla conoscenza degli atti oggetto della domanda di accesso, inerenti la propria posizione giuridica.


Trattasi, infatti, di atti che hanno direttamente connotato l’attività lavorativa e, dunque, senza dubbio incidenti e/o afferenti alla sua sfera giuridica.

Caratteristiche del diritto di accesso:

(Tar Abruzzo n. 250/2023)


E’ ben vera la natura strumentale del “diritto di accesso” ex lege 241/90 (CdS, a.p., n. 6/06), in quanto situazione giuridica che:


- ex se non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali;

- è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione ancillare (TAR Lombardia, I, 27 agosto 2018, n. 2023);

- deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale - ad altra “situazione giuridicamente tutelata” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “interessati” ivi contenuta): non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo.


E, tuttavia, una tale natura strumentale non può mai essere intesa nel senso di limitare l’accesso ai casi in cui vi sia un giudizio in corso, ovvero sia ancora giuridicamente possibile avviare un’azione giudiziaria.


Di converso va rilevato invece che l’azione avverso il silenzio presuppone l’inadempimento della pubblica amministrazione dell’obbligo di definire con un provvedimento espresso un procedimento promosso su istanza di parte o da avviarsi d’ufficio.


Nel caso in richiesto il Comune ha dato atto che l’intervento di manutenzione è previsto dalle linee programmatiche dell’amministrazione civica.


Deve quindi presumersi che l’ulteriore attività del Comune non abbia natura provvedimentale, ma meramente esecutiva.


Resta pertanto esclusa l’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio che presuppone invece, come detto, un’inerzia nell’esercizio di un potere amministrativo, mentre in specie viene richiesta l’esecuzione di un’attività materiale. (Tar Abruzzo 240/2023).

Inoltre la giurisprudenza è ferma nel ritenere che "l'interesse di ogni cittadino a che l'amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche ... non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell'area di ciò che è giuridicamente irrilevante (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773). Deve pertanto escludersi l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla diffida degli appellanti tesa ad ottenere la manutenzione ordinaria della strada in questione anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell'amministrazione" (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 5399/2015).


Sperando di aver chiarito i confini dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, vi invitiamo a leggere gratuitamente il blog e trovare i casi con il motore di ricerca.

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Studio Legale Angelini Lucarelli

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