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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia e screening oncologici non ammessi in spazi esterni


È illegittimo il provvedimento dell’amministrazione regionale Campania che consente alle farmacie di utilizzare spazi esterni per la somministrazione di screening oncologici

e si risolve in un’indebita estensione di quanto previsto dal richiamato art. l, co. 2, lett. e-quater) del d.lgs. n. 153/2009, riguardante servizi ben diversi (somministrazione di vaccini per il Covid e antinfluenzali), vigendo per ogni altra prestazione quanto stabilito dal D.M. 16/12/201 che consente l’utilizzo di spazi dedicati e separati dagli altri ambienti per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti, non può essere altrimenti riferita che a locali interni alla farmacia.


Peraltro, tale possibilità lede le prerogative dei laboratori di analisi, disimpegnate in strutture dotate dei requisiti impiantistici e strutturali, mentre sono assenti per le farmacie prescrizioni che assicurino l’idoneità dei locali e garantiscano il corretto equilibrio della rete delle farmacie.

La previsione contenuta nel DDG Campania 993 si risolve in un’indebita estensione di quanto previsto dal richiamato art. l, co. 2, lett. e-quater) del d.lgs. n. 153/2009, riguardante servizi ben diversi (somministrazione di vaccini per il Covid e antinfluenzali), vigendo per ogni altra prestazione quanto stabilito dal D.M. 16/12/2010.


Per le altre prestazioni, il D.M. 16/12/2010 stabilisce che:


Le farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione” (art. 4).


Nelle prestazioni di cui ai richiamati artt. 2 e 3 è incluso il “test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci” (art. 2, co. 1).


Ciò posto, l’indicazione secondo vadano utilizzati “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti” (art. 4, cit.) non può essere altrimenti riferita che a locali interni alla farmacia, non autorizzando l’applicazione di quanto diversamente previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e-quater), del d.lgs. n. 153/2009.



Farmacia e screening oncologici non ammessi in spazi esterni

Farmacia dei servizi test oncologici e spazi esterni:


Esclusivamente in tali casi è consentita l’effettuazione delle prestazioni “in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”.


In questi termini, la censurata possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia, per la somministrazione del test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, si mostra allo stato priva di copertura legislativa e insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo. Tar Campania 6225/2024


Prima di chiudere offriamo lo spunto concesso dalla giurisprudenza sulla differenza tra "Farmacia dei Servizi" e Laboratori

Non è predicabile l’assimilazione tra farmacie e laboratori di analisi, in quanto divergono la natura delle strutture, la funzione assolta e la conformazione dei loro compiti, esplicantisi in ambiti diversi. In particolare, la prima consiste in una struttura aziendale che svolge attività meramente commerciale di acquisto e rivendita di prodotti farmaceutici, che in detta attività trova la sua ragion d’essere, che neppure in via residuale svolge attività di diagnosi e terapia medica, che all’occorrenza può svolgere non di propria iniziativa ma su istanza dell’interessato un’attività di aiuto materiale nell’utilizzo di prestazioni terapeutiche che di regola il paziente deve essere in grado di gestire da solo. (Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 111.)




Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli

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