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Farmacie il decentramento della sede

Ci viene chiesto di specificare cosa sia il decentramento della sede della farmacia e cosa lo distingue dal trasferimento della farmacia.


Per rispondere in modo sintetico e pratico possiamo dire che il decentramento è lo spostamento da un zona detta accentrata ad una zona periferica meno servita e che pertanto necessita di una nuova sede, mentre il trasferimento è lo spostamento della sede all'interno della zona di competenza già prevista della pianta organica.


Ecco quindi che il decentramento è sempre un trasferimento, ma si attua in virtù di una istanza di parte (farmacista privato) o all'esito di un generale procedimento Comunale di revisione, che in quanto tale non necessita di una particolare motivazione trattandosi di atto di natura programmatoria.



Farmacie il decentramento della sede


Farmacie il decentramento della sede


Il decentramento ai sensi dell'art. 5 co. della legge 362 del 1991 si puo' attuare su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione.


Sul punto recente giurisprudenza ha rilevato l'assoluta discrezionalità del Comune nell'ambito delle procedure di ridisegnamento della pianta organica anche in caso di passaggio da una procedura di decentramento ad una piu' generale riorganizzazione.


Correttamente il TAR Veneto 1149/19 ha rilevato che: “il Comune, anche se inizialmente aveva avviato il procedimento per il semplice decentramento di una delle farmacie del Centro Storico, ha poi deciso di procedere, invece, ad una più generale revisione della pianta organica delle farmacie, ai sensi dell’art. 2 della legge n.475/1968 e dell’art. 5 della legge n.362 del 1991, in considerazione dei mutamenti demografici intervenuti e delle mutate esigenze della popolazione, e tenuto conto del disposto dell’art. 1, commi 2 e 7, della legge n. 475/1968, che stabilisce il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti e prevede per ogni nuovo esercizio la distanza minima di 200 metri con le altre farmacie (…).


La determinazione contestata, quindi, si colloca all’interno di un atto di pianificazione generale quale è quello di revisione della pianta organica, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 5795 del 2018, con precedenti ivi citati). In proposito, si deve evidenziare che, per giurisprudenza costante, “l’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali” (C.d.S., sent. n. 5795 del 2018, n. 1727 del 2014 e n.454 del 2014), essendo “sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, i quali criteri vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi” (C.d.S., sent. n. 1727 del 2014) e, in ogni caso, “il sindacato sulla scelta ampiamente discrezionale operata dall’Amministrazione è sindacabile solo in modo estrinseco, e dunque, per manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti” (C.d.S., sent. n. 5795 del 2018 e n. 3743 del 2018, con i precedenti ivi richiamati; Tar Napoli, sent. n. 100 del 2018; Tar Veneto, sent. n. 101 del 2016)”.




Prima di chiudere una precisazione,


il procedimento di decentramento ed il procedimento di trasferimento

si possono attuare a prescindere dai parametri demografici, infatti il rapporto demografico ordinario 1/3300 non viene modificato da tali procedure,


che invece hanno come scopo di quello di assicurare la capillare ed omogenea presenza sul territorio del servizio farmaceutico.


Avv. Aldo Lucarelli



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