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Farmacia di nuova istituzione e assenza dei locali

Aggiornamento: 30 apr 2024

La revisione della pianta organica a seguito dei nuovi insediamenti di farmacia é soggetta a regole precise?


Quali motivazioni devono essere adottate dal Comune per procede ad una revisione che preveda la modifica dei confini delle sedi esistenti?


Per approfondire un tema caldo come quello delle piante organiche che abbiamo avuto modo di affrontare spesso, riprendiamo la giurisprudenza amministrativa del 2024 secondo cui la perizia tecnica é elemento imprescindibile per l'analisi territoriale.




Ed infatti – posto che la scelta relativa all’individuazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità ed è sindacabile solo in caso di irrazionalità, illogicità o difetto di istruttoria (questa Sezione II, n. 6704/2023) –

ritiene il TAR che del tutto ragionevolmente l’amministrazione ha ritenuto di autorizzare la modifica richiesta sulla base dei pareri acquisiti e degli gli esiti della perizia allegata all’istanza, attesa la sua idoneità a dimostrare l’assenza di locali alternativi idonei all’apertura di una farmacia, soprattutto alla luce del fatto che i locali individuati non si trovavano completamente al di fuori del perimetro originario della sede bensì al confine dello stesso. Tar Rm 1994/24.


L’istituto della revisione della pianta organica assolve, infatti, alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione effettuata, rilevatasi non più rispondente all'interesse pubblico, che si verifica nel caso di difficoltà e/o impossibilità all'apertura della nuova sede farmaceutica (in tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 207/2020).


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Farmacia di nuova istituzione e assenza dei locali

Farmacia di nuova istituzione e assenza dei locali


Deve, infine, essere previsto che in tema di motivazione la Modica della pianta organica non ha un onere aggravato poiché trattandosi di atto di pianificazione e di programmazione, la scelta amministrativa non è, infatti, soggetta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990, sicchè in questi casi l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione può dirsi adempiuto o soddisfatto “con l'indicazione dei profili generali e dei criteri” che sorreggono le scelte amministrative “senza necessità di una motivazione puntuale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2017, n. 3365).



La riforma della pianta organica é un tema sempre oggetto di giurisprudenza innovativa ed in costante aggiornamento sopratutto ove si abbini alla problematica del presente caso relava all'assenza dei locali idonei per una nuova apertura.





Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

 
 
 

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