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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia l'impresa familiare ed il reddito del singolo familiare

L'articolo 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR), comma 4, richiamando l'articolo 230 bis del codice civile prevede che i redditi delle imprese familiari«limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili».


L'articolo 60 del TUIR (rubricato "spese per prestazioni di lavoro") stabilisce che «non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonchè dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5» (vale a dire all'impresa familiare di cui al citato articolo 230 bis del codice civile).


E' solo il caso di precisare che l'impresa familiare è il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.. Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.



Con riferimento all'impresa familiare, la risoluzione del 10 giugno 2008, n.233/E ha chiarito che, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocata nell'ambito dell'articolo 5, comma 4, del TUIR (rubricato "redditi prodotti in forma associata"), non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente

diritto indipendentemente dall'effettiva percezione.


La citata risoluzione ha, altresì, chiarito che


l'unico soggetto in una impresa familiare, ex articolo 230-bis del codice civile,avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa stessa.

Farmacia l'impresa familiare ed il reddito del singolo familiare

Farmacia l'impresa familiare ed il reddito del singolo familiare


Sempre con riguardo all'impresa familiare, la risoluzione 28 aprile 2008, n. 176ha chiarito che, in base alle normativa di riferimento, il reddito dell'impresa è dichiarato nel suo ammontare complessivo dall'imprenditore, che è l'unico titolare dell'impresa, il quale può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore al 49 per cento.


Al riguardo, si rileva che i redditi imputati a tali soggetti, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell'impresa familiare,

bensì una ripartizione dell'utile dell'impresa stessa.


Ciò significa che nella contabilità dell'imprenditore non viene iscritto il "costo"del lavoro del collaboratore ma lo stesso viene remunerato come quota di utile che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi.


La citata risoluzione, inoltre, dopo aver precisato che


l'impresa familiare ha natura individuale,

ha chiarito che la partecipazione del familiare all'impresa ha una rilevanza meramente interna nei rapporti tra l'imprenditore ed i suoi familiari in quanto il fondamento di tale istituto va ravvisato nella solidarietà che deve risiedere nei rapporti familiari e nell'esigenza di tutela e valorizzazione del lavoro prestato dai componenti della famiglia che hanno dato il loro contributo all'impresa, così come stabilito dall'art. 230-bis del codice civile.



Infine nel caso di imprese familiari con regime forfettario, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).





Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli







Il presente scritto non costituisce consulenza né raccomandazione


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