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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Il trasferimento della farmacia rurale


Ci viene chiesto se il farmacista titolare di sede rurale istituita con criterio topografico possa spostarsi in altro territorio del medesimo comune.


Ed inoltre se l'avvenuto trasferimento operato dopo l'autorizzazione del Comune in caso di ricorso pendente e proposto da altro farmacista possa essere travolto anche dopo l'autorizzazione ricevuta.

Per rispondere a tali quesiti precisiamo che l'istituzione di una farmacia con criterio speciale topografico, ovvero non per il rapporto tra popolazione e servizio ma a causa della conformazione territoriale che impone anche in assenza del parametro demografico di una farmacia ogni 3.300 abitanti una nuova farmacia per garantire l'approvvigionamento dei farmaci alla popolazione del territorio, non consente né una riperimetrazione tale da comportare ad uno spostamento, né un riassorbimento soggetto all'andamento demografico.


Il trasferimento della farmacia rurale


Ed infatti precisa la giurisprudenza che “E’ intuitivo che, se dopo l’istituzione della farmacia (con criterio topografico) si attuano provvedimenti che permettano il trasferimento di una delle due per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo della farmacia mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragione d’essere di due farmacie invece che una sola(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014 e n. 1142/2017).”.



Quando non è ammesso il trasferimento della farmacia
Quando non è ammesso il trasferimento della farmacia
Il trasferimento della farmacia rurale

Ed ancora deve essere precisato che “L’utilizzo del criterio “topografico” per l’istituzione della farmacia comporta, innanzi tutto il vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri (invece degli ordinari 200);… A parte il vincolo della distanza .. resta tuttavia il principio logico di non-contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge. Tali presupposti si compendiano nell’espressione «particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità»: in buona sostanza, l’esistenza, nel territorio del Comune, di due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tanto da rendere necessario che ciascuno dei due sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un’unica farmacia al servizio di entrambi. E’ intuitivo che se dopo l’istituzione della seconda farmacia si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola”. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014).



Il trasferimento della farmacia rurale: Quando non è ammesso il trasferimento della farmacia


Tale statuizione è stata altresì confermata da successive pronunce secondo cui “Deve essere quindi ribadito che «la farmacia rurale può essere autorizzata a trasferirsi, ma solo ed esclusivamente all’interno della medesima zonizzazione nel quale la stessa è stata originariamente ubicata onde non vanificare le ragioni di interesse pubblico alla base della sua istituzione» (Consiglio di Stato, sezione terza, 10 settembre 2018, n. 5312).” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6360/2022).

In analogo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di primo grado secondo cui “La farmacia legittimata in base al criterio topografico o della distanza, di cui all’art. 104 T.U.L.S., è difatti soggetta, in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5607). Pertanto, così come non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale (Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2018, n. 5312), allo stesso modo essa non può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3807; Id., 22 maggio 2019, n. 3334).” (TAR Calabria - Catanzaro, sentenza n. 1218/2021).


Quindi per rispondere anche al secondo quesito possiamo dire che in caso il Comune abbia autorizzato (erroneamente) il trasferimento, l'avvenuta tempestiva impugnazione della pianta organica o della revisione oppure della delibera di trasferimento potrà comportare la caducazione del provvedimento autorizzatorio successivo.


Tali principi soventemente vengono sottovaluti nei Comuni ove l'istituzione della farmacia con criterio topografico molto spesso è assai risalente nel tempo e ciò comporta una “normalizzazione” della sede che tuttavia anche a distanza di anni non potrà ottenere quei benefici di trasferimento e/o dislocazione che appartengono per natura alle sole farmacie istituite con il criterio ordinario, come ribadito da ultimo anche dal Tar Emilia Romagna, sede di Parma n. 196/2023.





Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli

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