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Farmacia SaS ed i creditori del singolo Socio

Ci viene chiesto di chiarire quale sia la sorte dei debiti del singolo socio di Farmacia ove la stessa sia gestita da una SaS.


Che rischio corre la Farmacia nella forma della SaS per i debiti del singolo socio?

Per rispondere é necessario richiamare brevemente la normativa in tema di società di persone.


Per l'espressa previsione dell'art. 2305 cod. civ., richiamato per le s.a.s. dall'art. 2315 cod. civ., il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.


Rispetto a tale previsione quella dell'art. 2322 cod. civ., circa la trasmissibilità della quota sociale, secondo cui


la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale

non costituisce espressione di una deroga alla predetta regola.

Come ha chiarito Cass. Civ. Sez. 1, n. 15605 del 07/11/2002 (Rv. 558296 - 01), "le quote delle società di persone non possono, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci....


Il principio non è enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.).



Quindi L'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di "novità" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.


S'intende allora perché il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere (non già l'espropriazione, ma) la liquidazione della quota che, pur intaccando il patrimonio della società, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale.


Questa scelta chiarisce, altresì, che l'inespropriabilità della quota non si ricollega ad un'esigenza di tutela dei creditori sociali (infatti la liquidazione della quota, comportando la diminuzione del patrimonio sociale, è meno conveniente per tali soggetti), ma è posta a protezione dei soci, in considerazione della particolare rilevanza che l'individualità di ciascuno di essi assume nei loro reciproci rapporti".


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Dai principi sopra richiamati della Cassazione 36760/2017 ne deriva che il creditore del singolo socio potrà rivalersi sugli utili che la SaS riconosca al socio ma, salvo un patto contrario nello statuto, la quota della SaS sarà salva da una espropriazione almeno fintanto che non venga a scadere il termine di durata previsto per la società.



Avv Aldo Lucarelli

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