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Farmacie gli orari e l'apertura nei giorni festivi

Come ben noto a seguito del d.l. 1 del 2012 che ha aperto le porte al concorso straordinario ed ai nuovi parametri per l'apertura ordinaria su base demografica di una farmacia, oltre a tante altre disposizioni in tema di limiti alla concorrenza, non è passata inosservata la disposizione per il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, secondo cui:


I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Ecco quindi che viene disposta una norma di rango primario secondo cui i limiti di apertura esistono solo nel senso minimo, e non nel senso massimo.



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Farmacie gli orari e l'apertura nei giorni festivi

Farmacie gli orari e l'apertura nei giorni festivi


E' questa l'interpretazione fornita anche dal Consiglio di Stato in un procedimento avviato da alcuni farmacisti contro il proprio ordine che limitava gli orari. Così ha risposto il Collegio Amministrativo del 2012 n. 5228:

- che la disciplina amministrativa dei turni e degli orari di servizio delle farmacie risponde allo scopo essenziale e primario di garantire continuativamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una farmacia aperta ed accessibile entro un ragionevole margine di distanza, e che in tale prospettiva si giustifica l’imposizione ai singoli titolari dell’obbligo di tenere aperte le rispettive farmacie secondo l’orario e il calendario stabilito dall’autorità;


- che tradizionalmente il potere di disciplinare i turni di apertura è stato configurato ed esercitato come idoneo a creare l’obbligo di rispettare oltre che turni di apertura, anche turni di chiusura; ciò in vista della protezione di interessi pure apprezzabili dal punto di vista pubblico, ma certamente secondari rispetto a quello primario sopra evidenziato;


- che peraltro il sopravvenuto art. 11, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 ora dispone: «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori»;


che questa disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo: al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; ma dall’altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi;



che la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi;



Trattasi quindi di obblighi inerenti le aperture minime e non le chiusure. La norma è chiara sebbene vengono segnalati orientamenti degli Ordini sul territorio nazionale più restrittivi per le aperture, soprattutto nei periodi di festività, il tutto su base di normative Regionali alcune volte non aggiornate al dettato nazionale.



Avv. Aldo Lucarelli

 
 
 

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