Esiste un diritto di accesso ai documenti amministrativi anche da parte del Condominio nella figura dell'amministratore di condominio ove l'assemblea lo demandi alla richiesta della documentazione inerente un ambulatorio medico insistente nel condominio.
In caso di inerzia o mancata evasione della domanda è ammissibile il ricorso al TAR.
Ed infatti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l'opportunità di una sua instaurazione.
Ambulatorio Medico Centro Diagnostico e Farmacia in condomino e documentazione: la tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.
L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della L. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n. 4930).
Il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato.
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Il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso,
il giudice deve verificare se sussistono o meno i requisiti prescritti dalla legge per l'accesso,
potendolo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/03/2016, n. 1165).
Invero la L. n. 241 del 1990, negli artt. 22 e seg., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere:
la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante;
la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso;
il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso.
La richiesta non può, dunque, ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma che deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse (T.A.R. Roma n. 8584/18).
Questo implica, inevitabilmente, che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile. (T.A.R. Parma n. 189/20).
Da quanto sopra secondo il TAR Lazio 2024 n. 5195 si ravvisano i presupposti legalmente richiesti, stante l'evidenza della situazione giuridica fatta valere da parte del Codominio nei termini di un concreto ad attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, in relazione alla seguente documentazione:
- titoli abilitativi (licenze, nulla osta, autorizzazioni e atti comunque denominati) rilasciati relazione all'attività che viene svolta nel Condominio;
- atti e documenti attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi eventualmente prodotti dall'esercizio dell'attività che viene svolta nel Condominio;
- copia di eventuali verbali di sopralluogo già effettuati, anche in relazione a tale istanza;
- ogni ulteriore atto e provvedimento comunque connesso alla richiesta e all'attività svolta nel Condominio
Il tutto viene ammesso solo però a seguito di ricorso al TAR (procedimento ex art. 116 cpa) dopo l'inerzia serbata dalla Regione o della amministrazione interessata ed a seguito quindi di una sentenza amministrativa che abbia concesso tale ostensione contro l'inerzia amministrativa ed in quanto gli atti e documenti richiesti non siano coperti né copribile da segreto o limiti (si pensi al caso degli appalti ed ai limiti dell'art. 53 del d.lgs 50/16 oppure alle limitazioni dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 33/2023 o ai segreti ed ai limiti di cui all'art. 24 della legge 241/1990).
Riteniamo che le coordinate demandate dalla sentenza del TAR Lazio del 2024 siano estensibili anche a situazioni affini che si intrecciano con gli interessi del Condominio, come una Farmacia o un Ambulatorio Medico Veterinario o un Centro Analisi.
In particolare sussiste l'interesse diretto da parte del Condominio e quindi la domanda appare legittima ove tale interesse sia "diretto" (quindi per il condominio), "concreto" (rilevante per la tutela dei propri interessi giuridici), ed "attuale" (avuto riguardo.. alla gestione di rilevanti beni della vita del Condominio e/o dei condomini) (Tar Lazio n. 5165/24)
Avv. Aldo Lucarelli
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