Cabine estetiche in farmacia
- Avv Aldo Lucarelli
- 18 giu
- Tempo di lettura: 3 min
Cabine estetiche in farmacia
riportiamo i passi del Tar Catania che ha chiarito con una sintetica ma efficace sentenza la distinzione e la legittimità delle cabine estetiche in farmacia e la differenza con il centro estetico per ciò che concerne il regime regolamentare, si legge in sentenza
Com’è noto, la possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie è garantita dalla Legge 1/90 che, all’art. 7 comma 2, recita:
“Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3. […]”. L’apertura di una cabina estetica in Farmacia è subordinata alla presentazione preventiva di una Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A) tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali, dell’idoneità delle attrezzature e dell’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e che, la stessa sia destinata ad uso artigianale.
Ed inoltre: “relativamente alla mancata destinazione d’uso artigianale dei locali, si evince che le cabine estetiche hanno accesso dall’ingresso principale dell’attività stessa, e pertanto devono essere considerate solo ed esclusivamente “cabine estetiche” come attività accessoria alla Farmacia, e non “centro estetico” in virtù dell’assenza di accessi separati e indipendenti. Le farmacie che esercitano “attività di estetica”, per la destinazione d’uso artigianale dei locali non necessitano di alcuna autorizzazione, poiché così come riporta l’art. 7 della Legge n. 1 del 04 gennaio 1990 al comma 2 “le imprese autorizzate ai sensi della Legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetica […]D’altronde, la giurisprudenza amministrativa nello specifico il T.A.R. Lazio - Roma seconda sezione con sentenza n. 5036/2013, in un caso assimilabile al presente, ha statuito che vi è piena compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di estetista e l’attività di farmacia, fermo restando il solo rispetto della Legge n.1/1990 e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari nonché dell’assenza di accesso diretto dalla strada pubblica…”…».

Cabine Estetiche in farmacia in locali separati
i principi enunciati lo scorso 11 giugno nella sentenza 1888/2025 sono infatti risalenti al 2013 allorquando il TAR Lazio – Roma, Sez. II, 20 maggio 2013, n. 5036, aveva precisato
«…ritiene il Collegio che la norma regolamentare richiamata nel gravato diniego di nulla osta a sostegno di tale affermazione, come recata dagli artt. 2 e 3, non conduca a ritenere di dover escludere le farmacie dalla possibilità di esercitare, al proprio interno, l’attività di estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni ivi previste, quali la rispondenza ai prescritti requisiti igienico-sanitari e l’assenza di accesso diretto dalla pubblica strada […] una volta rispettate le condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti…». Tar Catania 1888 del 11.06.2025
Le cabine estetiche in farmacia quali attività accessorie da svolgersi in locali separati previo rispetto della normativa di settore e di una comunicazione SCIA al Suap del Comune quindi trovano piena legittimità nella giurisprudenza richiamata.
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Diritto Farmaceutico ed Assistenza Societaria
Avv Aldo Lucarelli
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