Ci viene posto spesso un quesito, puo' il Bando di concorso vincolare i partecipanti per un lungo lasso di tempo?
Si pensi ai vincoli associativi, o ai vincoli derivanti dalla vendita della Farmacia ottenuta, o ancora al divieto di partecipazione infra decennale per coloro che hanno ceduto la propria farmacia.
Per rispondere a tale domanda partiamo da un dato normativo. L'articolo 12 della Legge 475 del 1968 prevede:
E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia
decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'.
Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che
abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un
precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve
essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del
presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere
all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno
dieci anni dall'atto del trasferimento.
Da quanto sopra emerge con assoluta chiarezza che il vincolo di gestione delle farmacie da concorso non puo' che soggiacere che ad un limite "esterno" dei tre anni.
Perchè si parla di limite esterno? Perchè trattasi di norma imposta sul componenti dell'associazione vittoriosa verso la Regione/Stato che li ha autorizzato, nulla vieta invece un diverso accordo tra i privati, ad esempio un preliminare di vendita delle proprie partecipazioni, previsto sin dall'orine ma con "efficacia" esterna solo al decorso del triennio. Sono soggetti al vincolo dei 10 anni di cui all'art. 12 comma 4 tutti i tipi di farmacie e farmacisti, oppure si puo' ritenere applicabile solo alle farmacie che abbiamo trasferito la titolarità e l'azienda?
Per rispondere a tale secondo quesito è opportuna una distinzione, per arrivare alla conclusione che sin da ora si anticipa, ovvero che il limite dei 10 deve essere collegato al concetto di titolarità.
Stimato, pertanto, che, sulla base di tale principio, occorra distinguere tra l’ipotesi di:
a) società di persone costituite ai sensi dell’originario comma 2, secondo periodo, dell’art. 7 della l. 362/91 per il quale “sono soci della società farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”, vigendo dunque unicamente un regime in base al quale non vi è differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica originariamente consentita) titolare di farmacia, perché questa seconda costituisce essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, pur rilevante nei rapporti interni ed i quelli con i terzi, sicché anche quando organizzata in forma societaria, l’attività di distribuzione farmaceutica continua a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinviene nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento. Ne consegue che, i