Incompatibilità Titolare Di Farmacia Privata E Socio Di Farmacia Comunale
Come ben noto Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le personefisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' dipersone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata.
Tali Le societa' hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.((La partecipazione alle societa' di cui al
comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel
settore della produzione e informazione scientifica del farmaco,
nonche' con l'esercizio della professione medica.

A dettesocieta' si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 8 ovvero tra l'altro
L'incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
Oltre che chiaramente con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Ecco quindi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 474/2017,si è pronunciato sul tema dell’incompatibilità tra la titolarità della farmacia privata e la qualità di socio di comunale.