top of page
© Copyright

Farmacia Comunale, gestione ed incompatibilità.

Incompatibilità Titolare Di Farmacia Privata E Socio Di Farmacia Comunale


Come ben noto Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le personefisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' dipersone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata.


Tali Le societa' hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.((La partecipazione alle societa' di cui al

comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel

settore della produzione e informazione scientifica del farmaco,

nonche' con l'esercizio della professione medica.



A dettesocieta' si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni

dell'articolo 8 ovvero tra l'altro


L'incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;


Oltre che chiaramente con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.


Ecco quindi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 474/2017,si è pronunciato sul tema dell’incompatibilità tra la titolarità della farmacia privata e la qualità di socio di comunale.


La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un titolare di una farmacia privata che ha impugnato la determina comunale di avvio di una procedura pubblica gara per la scelta di un partner privato per la


costituzione di una società mista per la gestione delle farmacie comunali”.


In particolare, il ricorrente, pur non avendo partecipato alla gara, ha denunciato l’illegittimità della previsione del bando riguardante l’incompatibilità “tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”.


I Giudici, nel respingere il ricorso, hanno sostenuto la sussistenza della predetta incompatibilità affermando che


“la formulazione del citato art. 8 L. n. 362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento”.


E la gestione?


Peraltro le esigenze di carattere sociale che nel tempo hanno determinato l’istituzione di numerose farmacie comunali sono state oggi (in gran parte) in concreto superate in numerosi comuni, che ritengono ancora utile l’istituzione (o la sopravvivenza) di farmacie comunali solo per ragioni meramente economiche.


Sulla base di tutte le suesposte considerazioni si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette;


purché l’esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico.


In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica.


Del resto l’affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico.

Nella pratica tale modalità risulta peraltro già concretamente utilizzata da numerosi comuni.


Anche, invero, utilizzando il modello della concessione a terzi, il servizio pubblico farmaceutico può essere svolto, come si è accennato, in modo che siano garantiti gli obiettivi di rilevanza sociale che ne giustificano l’istituzione.



Avv Aldo Lucarelli

116 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page