Posso cedere le quote della società prima della scadenza del triennio?
La cessione delle quote equivale alla cessione dell'intera farmacia?
Il recesso del mio socio realizza di fatto una cessione di quote?
Per rispondere a tali quesiti dettati dalla pratica, la cui risposta è per la maggior parte affermativa ma con precisi limiti e precisazioni, è opportuno evidenziare che nel diritto societario attuale bisogna distinguere tra rapporti tra soci-società da rapporti soci-soci, nelle società di capitali come la SRL oggetto del nostro quesito, oltre al fatto di dover valutare l'impatto dell'atto verso le autorità di controllo, siano esse la Regione per le questioni farmaceutiche o l'Agenzia delle Entrate per le questioni fiscali, evitando di compiere atti elusivi.
Ecco quindi che andrà distinta l'operazione di recesso del socio, attività che ha rapporti diretti verso la società, dall'attività di compravendita, che invece potrebbe avere effetti limitati ai soli privati.
Nel caso di recesso del socio (art. 2473 c.c.) il rapporto derivante dalla manifestazione di volontà del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto e in ogni caso dalla legge (art. 2473 c.c., comma 1, secondo periodo) è solo fra società e socio recedente anche quanto alle conseguenze patrimoniali della sua manifestazione di volontà alla società rivolta. Il recesso quindi di fatto realizza una modifica della compagine sociale (da tre a due oppure da due ad uno) ma tali risvolti hanno un effetto immediato sulla società.
Nel caso invece di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata (art. 2469 c.c.) oppure di promessa di cessione a terzi, il relativo contratto, cui la società è estranea, è valido e efficace fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, necessario solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi (art. 2470 c.c.). Ecco quindi che la promessa ad esempio avrà un valore solo tra le parti essendo la società estranea.
Farmacia e la cessione delle quote sociali
Da non sottovalutare in tali contesti alcune particolarità che ci limiteremo a citare essendo state affrontate in altri articoli e precisamente a titolo esemplificativo: la presenza di patti parasociali che limitino la circolazione delle quote tra i soci o con riserva a familiari, con attribuzione di un diritto specifico ad uno dei soci, oppure la presenza di risvolti fiscali ove la cessione delle quote sia totalitaria (100%) e nasconda di fatto la cessione dell'intera azienda sottostante, e da ultimo ma solo a livello formale, i limiti imposti da normative di settore, come il vincolo di gestione triennale imposto dal concorso straordinario farmacie o i limiti in tema di incompatibilità della legge 362/1991 ove uno dei soci subentranti fosse ad esempio un medico.
Tali aspetti dovranno quindi essere valutati attentamente “prima” di compiere un passo formale, sebbene non sia precluso alle parti di poter organizzare i propri rapporti societari con effetti differiti nel tempo, ad esempio con vendite ad effetti futuri decorsi gli anni di riserva di legge, o con atti aventi contenuti “obbligatori” futuri. L'atto quindi avrà una data certa di sottoscrizione ed una data futura e certa per gli effetti, gli effetti quindi saranno “differiti” nel tempo voluto tra le parti.
Rimane il nodo prezzo/costo della transazione e del valore delle quote, ovvero la valutazione della compravendita, la quale potrà prevedere meccanismi di compensazione ove il business dell'azienda, ad esempio della farmacia, sia migliorato nel tempo oppure sceso.
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli
Comments