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Farmacia e Studi Medici, il confine tra le attività permesse.

Medici, Studi Medici, Farmacia, Farmacisti, Case di Cura, quali relazioni sono vietate dalla legge e dalle norme di settore?


La collaborazione delle due categorie é piena di insidie e di vincoli, cerchiamo di fare chiarezza sopratutto per quelle attività esterne come l'organizzazione degli spazi. Hai un quesito? Contatti

Una domanda che risuona sempre più di frequente è relativa al collegamento tra Studi Medici, Poliambulatori, Case di Cura e Farmacie, spesso vicini da un punto logistico, tanto da rendere fruibile il passaggio virtuale dalla Farmacia allo Studio Medico e viceversa nell'arco di qualche metro pedonale ma lontani da un punto di vista giuridico e di compatibilità, sia societaria che teleologica.

E' possibile avvantaggiarsi della vicinanza fisica tra Medico e Farmacia?

La risposta semplice a tale districato quesito è si, è possibile a patto però di non inciampare nella copiosa serie di norme che regolano l'una e l'altra attività e che almeno sulla carta hanno garantito l'autonomia e l'indipendenza dell'una rispetto all'altra.

In sintesi non esiste un divieto di vicinaza, ma esistono una serie di norme piu' o meno stringenti e tipizzate atte a delineare i confini, i limti delle due attività, i divieti e le loro relazioni, con il rischio di vanificare tutti gli sforzi elusivi.

Ecco quindi che ai sensi del Regio Decreto del 1938 per i Farmacisti:


"Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non devono avere alcuna comunicazione interna con le stesse.”

Quindi in linea di principio non è vietata la vicinanza fisica, bensì è precluso il collegamento diretto, quindi ingresso diverso e separato e divieto di comunicazione tra gli ambienti. Si pensi ad esempio ad corridoio interno comune

L'ingresso è un requisito da valutare attentamente, mentre per i medici ai sensi dell'art 31 del codice deontologico sono altresì vietati gli accordi, ovvero tutte quelle forme di concertazione illecita nella prescrizione dei farmaci.


Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.”