top of page
© Copyright

Farmacie, la sede soprannumeraria e la soppressione per decremento demografico


Quando viene soppressa una sede farmacia?
La sede soprannumeraria viene soppressa in caso di decremento demografico?
In caso di decremento demografico, la revisione della pianta organica può sopprimere una sede di farmacia derivante da concorso?

Cerchiamo di rispondere a tali domande con pronunce giurisprudenziali.


- in linea generale, quanto alla revisione periodica della pianta organica ex art. 2, l. n. 475 cit., "l'obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un'attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell'interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale" (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018; TAR Toscana, sez. II, 2 agosto 2013;)


- l’art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265 del 1934 prevede che “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”;


- la sede soprannumeraria, quindi, ai sensi dell'art. 380, comma secondo, del R.D. n. 1265 del 1934, non va necessariamente soppressa, potendo essere soltanto dichiarata vacante, con la conseguenza che deve ritenersi privo di fondamento “l'assunto dell'appellante, secondo cui la sede soprannumeraria sarebbe stata sicuramente soppressa, non essendovi alcun automatismo tra il carattere soprannumerario della sede e sua soppressione, dipendente dalla valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, in seno alla procedura di revisione della pianta organica, nella primaria considerazione dell'interesse pubblico al mantenimento o meno della sede” (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2006; Consiglio di Stato sez. III, 10/04/2019);


- peraltro, in tema di

Farmacie, la sede soprannumeraria e la soppressione per decremento demografico

è stato ritenuto in giurisprudenza che


“l’obbligo di soppressione delle sedi, quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell'art. 2, l. n. 475 cit., è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate

(TAR Lombardia, Brescia 733; TAR Calabria, Catanzaro n. 2094)


e che, comunque, la farmacia soprannumeraria non può essere soppressa, laddove vi sia un titolare di farmacia, che ne gestisca l'esercizio (cfr. Cons. Stato n. 7033; Cons, Stato n. 4085);


- nel caso di specie, ove la sede farmaceutica sia stata assegnata il Comune dovrebbe comunque procedere ad un bilanciamento degli opposti interessi, tenendo conto della intervenuta conclusione della procedura concorsuale e dell’interesse generale al mantenimento della nuova sede che assicura una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico (Cons. Stato n.7033);


- A tal proposito è opportuno precisare che con “l’art.1, comma 161, della Legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all’art.2, della legge n.475/1968 …) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale”;


- vanno ribadite, infatti, sia la specialità della procedura in questione e la tutela dell’affidamento creatosi in capo ai partecipanti alla procedura concorsuale ad ottenere la sede farmaceutica all’esito della procedura, sia l’insussistenza dell’obbligo di sopprimere la sede farmaceutica a causa della soprannumerarietà, così come dispone l’art. 380 sopra citato;





- in relazione alla clausola inserita dalle Regioni nei bandi di concorso non impugnani la sede rimane confermata, non potendo la revisione della pianta organica comportare la soppressione della sede soprannumeraria già assegnata (Cons, Stato Sez. n. 4085);


- da ciò discende che la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno n. 2959).


- in ogni caso, la natura discrezionale della determinazione del Consiglio Comunale non consente l’accertamento diretto da parte del giudice amministrativo su istanza del privato circa la fondatezza della pretesa di soppressione. (CdS 7398/20)



Conclusivamente solo le sedi non assegnate o vacanti sarebbero soggette a soppressione mentre quelle assegnate da concorso sono salve da costante giurisprudenza.

avv. Aldo Lucarelli

111 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page