Conclusione della procedura concorsuale, quante incognite per le sedi non assegnate.
La graduatoria del concorso è soggetta ad una scadenza di 6 anni derivante dalla data del primo interpello.
Ecco quindi che tale durata è valida per tutta Italia sebbene le date di scadenza variano da Regione a Regione, essendo differente la data del primo interpello.
La L. n. 19/2017 ha stabilito, infatti, che la graduatoria deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello (ad esempio nella Regione Emilia-Romagna il 10 gennaio 2016, previa considerazione della sospensione periodo Covid.
I termini di apertura poi possono differire ed essere prorogati dalla assegnazione a causa di svariati motivi, esempio problemi logistici o edilizi, sicché sussistono sedi assegnate ma non ancora aperte.
Attenzione che il mancato rispetto del termine di apertura dopo l'assegnazione può determinare la decadenza dalla stessa assegnazione.
Le sedi farmaceutiche non assegnate e le sedi assegnate eventualmente non aperte entro il previsto termine di legge sono incardinate nelle piante organiche dei rispettivi comuni e, pertanto, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie – anno 2022 - in corso, di competenza dei rispettivi Comuni, potranno:
- essere soppresse, qualora in base alla popolazione residente risultino soprannumerarie o istituite con i resti;
- essere prelazionate dai rispettivi Comuni, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza;
- se non soppresse o non prelazionate dal Comune, risultare disponibili per il privato esercizio e dunque essere oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1961) da espletare nel 2023;
Trattasi del trasferimento infra regionale per le sedi soprannumerarie di piccoli comuni.
Successivamente, le sedi non assegnate o non aperte in esito alla procedura di trasferimento confluiranno nella procedura di concorso ordinario da indire.
Le sedi assegnate e non aperte entro i termini, qualora nelle piante organiche il Comune abbia indicato assegnate in attesa di apertura senza ulteriori specifiche, resteranno vacanti e la decisione relativa all’eventuale soppressione o prelazione ovvero l’indicazione come sedi disponibili per il privato esercizio sarà rinviata alla successiva revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all’anno 2024.
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