Assistiamo ad una pluralità di situazioni che si sovrappongono tra diverse Regioni in tema di Farmacie, ci è stato quindi chiesto fino a che punto le Regioni sono autonome nelle proprie decisioni le une rispetto alle altre e soprattutto in ottica nazionale.
Per focalizzare questa domanda abbiamo selezionato una serie di argomenti...ed, invero, in questa materia -rientrante nella sanità pubblica e, quindi, appartenente alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, Cost.-, le leggi regionali non possono non rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, fra cui quello relativo ai presidi secondari.
In tema di dispensari e farmacie succursali, ad esempio il dispensario resta un qualcosa di differente dalle sedi farmaceutiche contemplate nelle piante organiche comunali, destinato a sopperire a esigenze diverse e assoggettato a regime autorizzatorio differente, con la conseguenza che le Regioni sono autonome nella individuazione ma non possono istituire criteri specifici autonomi derogatori della legge nazionale per l'individuazione delle degli stessi, ed infatti,
“Il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto – come detto - dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione” (Consiglio di Stato, Sez. 3, Sentenza 30 agosto 2021, n. 6065).
