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Farmacisti e obblighi del Comune

Aggiornamento: 29 giu


Sono titolare di farmacia urbana in un grande comune italiano, nel caso di revisione della pianta organica il Comune deve informarmi del procedimento?



Il Comune è tenuto ad informare i farmacisti esistenti della revisione della pianta organica e delle nuove istituzioni di farmacie?

Anticipiamo la risposta.. che è negativa ma vediamo il motivo.


L’art. 1, comma 2, della L. 475/1968, come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, prevede che il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.


L’art. 2, comma 2 della suddetta legge precisa, poi, che il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall’ISTAT.


Farmacisti e obblighi del Comune
Farmacisti e obblighi del Comune

In proposito, secondo giurisprudenza consolidata in materia, il provvedimento con il quale il Comune provvede alla individuazione di una nuova sede farmaceutica ai sensi dell'art. 11, l. 24 marzo 2012 n. 27, ha valenza di atto di programmazione in quanto è diretto ad assicurare una più equa distribuzione sul territorio delle farmacie già esistenti e di nuova istituzione nonché l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.


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È stato precisato al riguardo che la riconducibilità alla categoria dell'atto di programmazione discende dal fatto che si tratta di provvedimento cui la legge affida un compito che trascende l'obiettivo di provvedere in maniera puntuale e concreta in ordine all'interesse di un solo soggetto, ma che ha al suo interno evidenti finalità di disciplina generale del servizio farmaceutico; in quanto tale, il provvedimento in questione è sottratto alle garanzie partecipative espressamente contemplate dagli artt. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n. 241 e trova applicazione la diversa norma di cui all'art. 13 della stessa legge sul procedimento amministrativo che contempla le categorie di atti sottratte all'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione, includendovi appunto gli atti di programmazione (ex multis, T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, n.1491 del 13 giugno 2014 ).


Farmacisti e obblighi del Comune


Su tale solco, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che i titolari delle farmacie esistenti non rientrano tra i soggetti direttamente destinatari degli effetti del provvedimento di individuazione di nuova sede farmaceutica, né devono per legge intervenire nel relativo procedimento, sicché l’amministrazione non è tenuta nei loro riguardi alla comunicazione di avvio del procedimento stesso (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 1 dicembre 2008, n. 442; T.A.R. Campania, Napoli, I, 24 luglio 2001, n. 3551; T.A.R. Liguria sez. III, con la sentenza n. 1123 del 13/08/2013).


Dunque, nessuna comunicazione di avvio del procedimento, spetta al singolo farmacista inciso da tale provvedimento trattandosi - come già sopra evidenziato - di un atto generale di pianificazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/09/2007, n. 5014; T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 13/10/2005. n. 1680 Tar Catania 1993 2024


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Diritto Farmaceutico

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