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ALDO LUCARELLI

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La risoluzione della concessione della Farmacia Comunale

Affrontiamo il tema del passaggio di consegne della Farmacia Comunale da una gestione Comunale accentrata o mista con il privato ad un nuovo modello di gestione su base normativa.


Spesso le farmacie comunali sono state affidate nei decenni passati con meccanismi di cooperazione pubblica privata a mezzo di società miste, su base di determine comunali e relative proroghe che oggi non sono piu' al passo con i tempi e con la normativa applicabile.


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Poco cambia la sostanza la presenza di statuti societari di società miste pubblico private con scadenze lontane, si pensi al 2050, in quanto lo statuto regola l'attività della società ma non la volontà amministrativa da rintracciare nelle determine.


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Ecco quindi che - per rispondere ad uno dei quesiti che ci hanno posto - la presenza di una determina comunale di affidamento a scadenza o scaduto e la coesistenza di uno statuto di Srl con scadenza futura non determina alcun affidamento in capo ai soci, in quanto a prevalere è la determina di carattere pubblico.



Gli indirizzi di gestione della farmacia da parte del Consiglio Comunale verso una determinata forma gestionale sono ampiamente discrezionali e non sono censurabili né dai privati né dal Giudice amministrativo se non in caso di abnormità o eccesso di potere.


Così come sono del tutto estranee al tema del presente post le problematiche tra il singolo farmacista già direttore tecnico della farmacia e la Srl mista pubblico privata che gestiva la farmacia. Tali questioni infatti sono di secondo livello rispetto alla forma societaria e ricadono nella giurisdizione del giudice del lavoro, avendo un impatto non nella farmacia in sé bensì nel rapporto sottostante di carattere lavorativo. (sul punto Tar Bologna 29.07.2025 n.904).


I poteri del Comune nella gestione della Farmacia Comunale
I poteri del Comune nella gestione della Farmacia Comunale


Quindi ove con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione comunale si esprima nel senso di ritenere il modello della società pubblica mista non più rispondente alle esigenze di interesse pubblico, sulla base di ampia valutazione discrezionale e tenuto conto del mutato contesto normativo, tale scelta avrà un valore discrezionale molto vicino al politico e non sarà sindacabile dagli "estranei" all'amministrazione stessa.


A livello normativo infatti in necessaria sintesi con il d.lgs. 175/2016 è stato come noto approvato il testo unico delle società pubbliche (TSUP) nel quadro di una complessiva razionalizzazione della partecipazione in tali società, mentre con la legge n. 124/2017 è stato sancito il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale (Corte Costituzionale, 5 febbraio 2020, n.11).

Le due norme quindi coesistono nell'ottica di un potere discrezionale amministrativo.


E se il Comune decidesse di gestire piu' farmacie comunali con una Spa?

Giova rilevare che le deliberazioni degli enti locali in materia di costituzione di una s.p.a. per la gestione di un pubblico servizio (come quello svolto dalle farmacie comunali) attengono alla scelta di un modello gestionale e alla disciplina dello stesso e sono, pertanto, riconducibili alla potestà organizzatoria dell'ente (ex multis T.A.R. Trentino-Alto Adige. Trento, 20 ottobre 1999, n. 364).


Più in generale in tema di servizi pubblici locali vi è ampia discrezionalità dell’ente locale in merito alla scelta dei modelli tipici di gestione individuati dal legislatore, fermo naturalmente restando l’obbligo di indicare in motivazione le ragioni in termini di opportunità e di interesse pubblico che hanno determinato la scelta. (Tar Bologna 904/2025).



E quali poteri vanterebbe il farmacista privato ex socio?

Quindi l’ampia discrezionalità che caratterizza siffatta scelta del modello gestionale organizzativo rende del tutto recessiva l’aspettativa del farmacista privato, al tempo già socio con il Comune, volta al mantenimento della gestione della farmacia mediante la società mista.


Così come non tutelabili (più) sono le posizioni del singolo farmacista privato in tema di prelazione.


La giurisprudenza comunitaria ha sancito l'incompatibilità del diritto di prelazione dei farmacisti dipendenti di farmacia comunale previsto dall'art. 12 l. n. 362/1991 con la libertà di stabilimento tutelata dal diritto comunitario (C.G.U.E. causa C-465/18 del 19 dicembre 2019; Consiglio di Stato sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1295 ;T.A.R. Liguria sez. I, 8 maggio 2021, n.417).



Discorso a se invece merita il tema dell'equo indennizzo per le concessioni già previsto dall'art. 24 del testo unico 2578 del 1925, per il quale rimandiamo a specifico articolo (leggi qui), ma che in tale sede possiamo sottolineare che si applica per le concessioni - come quella della farmacia comunale - risolte prima della natura scadenza.


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La risoluzione della concessione della Farmacia Comunale
La risoluzione della concessione della Farmacia Comunale




Avv. Aldo Lucarelli

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