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Indennità al Farmacista uscente, cosa succede all'autorizzazione se non viene pagata?

Ci viene chiesto se il mancato pagamento dell'indennità al farmacista uscente possa bloccare il rilascio dell'autorizzazione alla nuova farmacia,

oppure


se tale vicenda sia invece "successiva" e quindi comporti come conseguenza la decadenza dell'autorizzazione una volta ottenuta.


La differenza non è di poco conto visto che nel primo caso l'indennità o meglio, la mancata indennità sarebbe un presupposto dell'autorizzazione della Farmacia,


mentre


nel secondo caso ne sarebbe una conseguenza, ovvero la mancata indennità costituirebbe decadenza di una autorizzazione già ottenuta.


Si pensi alle notevoli conseguenze in caso si concorso e di scorrimento della graduatoria.

Per rispondere va evidenziato che l’articolo 110, comma 1 del TULLSS, così dispone: “L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento


in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.”


La disposizione non condiziona quindi “la validità o l’efficacia del provvedimento di assegnazione della sede alla determinazione o al pagamento dell’indennità.


La norma si limita a determinare l’insorgenza – derivante, appunto, dalla vicenda “successoria” (rectius, dal rilascio dell’autorizzazione) – di due distinti obblighi legali di natura patrimoniale gravanti sul soggetto subentrante (acquisto dei beni strumentali, e pagamento dell’indennità), attribuendo altresì al soggetto pubblico che governa la procedura di subentro l’obbligo di determinare ex officio l’entità dell’indennità, senza subordinare tuttavia a tale obbligo (ed al conseguente versamento) l’efficacia o la validità della procedura pubblicistica.


Anzi, vi è di più.


La irrilevanza del momento adempitivo delle obbligazioni pecuniarie ai fini del perfezionamento del procedimento pubblicistico di conferimento della gestione si ricava indirettamente dall’art. 113 del medesimo T.U.LL.SS, nella parte in cui contempla il


mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui all'art. 110” tra le cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, lasciando così intendere che il provvedimento autorizzativo si perfezioni già con la semplice statuizione dell’amministrazione, e che l’inadempimento degli obblighi accessori e consequenziali rilevi solo come fattore estintivo successivo rispetto ad un provvedimento già perfetto ed efficace.”


Infatti il successivo articolo 113, primo comma, del medesimo Testo unico prevede che la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio si verifica, tra le altre ipotesi, “b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110”, sul presupposto – quindi – che l’autorizzazione sia stata rilasciata senza previo pagamento dell’indennità di avviamento.


Anche l’articolo 17 della legge 475/1969 si limita a stabilire che:


“al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”.


Risulterebbe erroneo quindi il presupposto che le disposizioni invocate subordinino il rilascio dell’autorizzazione all’apertura della sede farmaeutica al previo pagamento dell’indennità di avviamento.



Avv Aldo Lucarelli

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