Può una farmacia ritenersi lesa dalla modifica alla viabilità disposta dal Comune?
Il Comune deve informare la farmacia sulla modifica della viabilità?
Per risponde a tali domande presentiamo una recentissima giurisprudenza del Tar che ha precisato come non sia un
Secondo la consolidata giurisprudenza, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere data soltanto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e non già in via meramente riflessa e derivata, come è ad esempio il caso dell’esercente che patisce un pregiudizio dall’apertura di un'attività commerciale concorrente (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 3023 dell’8 giugno 2007).
In sostanza, l'obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo non opera nei confronti di quanti subiscano solo effetti riflessi dal provvedimento e che, pur potendo essere legittimati ad impugnarlo, non siano da considerarsi tecnicamente come suoi destinatari.
Infatti, la previsione della seconda parte del primo comma dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 - in base al quale la comunicazione di avvio del procedimento può essere estesa anche ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, che possono subire un pregiudizio dal provvedimento – deve intendersi come riferita all’ipotesi in cui sia possibile rilevare a monte, in via prognostica, una reale e concreta possibilità del verificarsi di effetti pregiudizievoli a carico di altri soggetti, diversi da quelli direttamente interessati dall’atto e/o individuati direttamente dalla legge.
È cioè indispensabile — al fin di non aggravare inutilmente il procedimento, nell’ottica generale della semplificazione amministrativa — che detta posizione differenziata risulti chiara ed evidente ex ante e non si riduca ad una mera eventualità.
Inoltre la legittimazione a ricorrere e la qualità di controinteressato non sono situazioni necessariamente coincidenti.
Occorre infatti distinguere tra situazioni radicanti la pretesa ad essere destinatari dell’avviso di avvio del procedimento, a portata più limitata (a presidio della speditezza, efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa), e situazioni radicanti la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere in sede giurisdizionale, a portata più ampia, a garanzia della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche sostanziali, in prospettiva di un vantaggio concreto e attuale, di natura anche solo morale, conseguibile dal ricorrente in esito all’accoglimento del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3458).
Per quanto qui interessa, va altresì evidenziato che le determinazioni comunali concernenti la disciplina della circolazione stradale e il sistema complessivo della viabilità e della sosta, anche di una sola parte del territorio comunale, hanno portata generale poiché sono funzionali alla composizione di una pluralità di interessi, pubblici e privati.
Quindi per il Comune
…è quindi impossibile individuare specifici destinatari dell’azione amministrativa in quanto la stessa riguarda un numero indeterminato di cittadini e, comunque, si riverbera su una pluralità di situazioni, non agevolmente e univocamente individuabili ex ante.
In ragione di quanto precede, deve convenirsi che la modifica della viabilità che il progetto in esame realizza non incide se non in forma indiretta e mediata sulla posizione della farmacia, che non può pertanto qualificarsi come “controinteressata procedimentale”.
CdS 6934/24
Ed il disagio per gli utenti della farmacia?
Precisa il TAR Friuli 172/2021 “l’interesse alla sicurezza della viabilità deve in ogni caso considerarsi prevalente sulle esigenze commerciali della ricorrente, comunque non compromesse dal progetto”.
Il discorso non muta anche avuto riguardo agli utenti della farmacia il cui accesso non è impedito ma solo (in thesi) reso meno agevole, a fronte però del miglioramento della sicurezza e della fluidità del traffico.
Sarà quindi necessario valutare la relazione generale alle modifiche alla viabilità ed alla valutazione delle motivazioni addotte tendono tuttavia presente l’alta discrezionalità del Comune e la tutela della sicurezza stradale come principale parametro senza tuttavia sottovalutare le esigenze (da dimostrare) della Farmacia e del privato
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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