L’assegnazione del dispensario farmaceutico stagionale
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 lug
- Tempo di lettura: 4 min
Il dispensario stagionale ed i criteri della sua istruzione.
La comodità del dispensario farmaceutico stagionale non vincola l’amministrazione comunale nella scelta del titolare
Questo é quando si desume dalla recente sentenza del TAR Brescia 631 del 01.07.2025 in tema di dispensario farmaceutico stagionale.
La disposizione sulla quale si incentra la controversia è l’art. 1 legge 221/1968, il quale, oltre a distinguere le farmacie in urbane e rurali, ai commi 3-4 disciplina i dispensari farmaceutici, “dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati”, prevedendo che possono essere istituiti in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, “ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica”, che la loro gestione “è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina” e che “Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune”.
Il 5° comma, poi, prevede che “Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217”.
Sebbene il criterio preferenziale della maggiore vicinanza sia testualmente previsto solo per i dispensari “a regime”, e non anche per quelli stagionali, la giurisprudenza ritiene in via interpretativa che si estenda anche a questi ultimi (v., con ampia argomentazione, Cons. Stato, sez. III, 7.11.2019, n. 7620, ai punti 12, 13 e 14 della motivazione)
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- La disposizione sulla quale si incentra la controversia è l’art. 1 legge 221/1968, il quale, oltre a distinguere le farmacie in urbane e rurali, ai commi 3-4 disciplina i dispensari farmaceutici, “dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati”, prevedendo che possono essere istituiti in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, “ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica”, che la loro gestione “è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina” e che “Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune”.
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Il 5° comma, poi, prevede che “Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217”.
Sebbene il criterio preferenziale della maggiore vicinanza sia testualmente previsto solo per i dispensari “a regime”, e non anche per quelli stagionali, la giurisprudenza ritiene in via interpretativa che si estenda anche a questi ultimi (v., con ampia argomentazione, Cons. Stato, sez. III, 7.11.2019, n. 7620, ai punti 12, 13 e 14 della motivazione
Secondo leggi regionali (Lombardia) poi la competenza per la scelta della farmacia alla quale affidare il dispensario farmaceutico spetta all’ATS/Asl.

La vicina non é il criterio unico per la scelta della farmacia che gestirà il dispensario
Secondo i principi espressi dal Consiglio di Stato, “per la scelta del farmacista al quale affidare un dispensario, la legge accorda una preferenza al titolare della farmacia più vicina ma non esclude che l'Amministrazione possa valutare proposte più convenienti (per l'interesse pubblico) presentate da altri titolari di farmacie «della zona». Questa Sezione ha, in proposito, sostenuto che la scelta dell'autorità sanitaria può pertanto discostarsi dal criterio della preferenza per il titolare della farmacia più vicina, per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4172 del 16 luglio 2012)” (Cons. di Stato, sez. III, 27.11.2014, n. 5876, riguardante un caso in cui, nella lettera d’invito, era stato chiesto di specificare le “condizioni di gestione che si intendono predisporre … riferendosi soprattutto agli orari di apertura del dispensario, agli eventuali servizi aggiuntivi resi, nonché alla figura professionale che ad esso verrà dedicata”, e, a sostanziale parità di distanza, il dispensario era stato affidato alla farmacia che aveva previsto un periodo maggiore di apertura al pubblico; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 7.11.2019, n. 7620, al punto 15.1 della motivazione).
Nel caso di minima differenza tra la distanza intercorrente tra le farmacie contendenti al servizio e il luogo indicato per l’istituzione del dispensario possono essere utilizzate anche
motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio.
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Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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