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L’annullamento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia per sconfinamento dalla propria zona

Lo sconfinamento dalla propria pianta organica anche solo per una vetrina comporta l’annullamento dell’autorizzazione a nulla rilevando né il rispetto delle distanze minime dalle altre farmacie né la carenza di locali.

É quanto emerge dalla sentenza del TAR Napoli del 7 luglio n 5109. 2025

E’ quando si legge in sentenza, in tema di ricorso contro l’autorizzazione rilasciata per l’apertura di una nuova farmacia, che a seguito di lavori per l’apertura di nuove aperture e la realizzazione di vetrine volte a rendere possibile l’accesso alla farmacia anche dalla via che comporta, lo sconfinamento della farmacia di nuova istituzione in una zona diversa,


Vetrine e pianta organica delle farmacie

- peraltro, in applicazione degli orientamenti del Consiglio di Stato formatisi con riferimento a casi analoghi a quello oggetto di causa, anche le vetrine e le insegne della farmacia non possono insistere su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica a prescindere dal fatto di essere eventualmente collocate ad una distanza inferiore ai duecento metri da un'altra farmacia, avendo la vetrina e l'insegna la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all'offerta farmaceutica, sicché anch'esse non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 10 giugno 2022, n.4744).


L’annullamento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia per sconfinamento dalla propria zona
L’annullamento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia per sconfinamento dalla propria zona

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Considerato che, in sede di pianificazione, sebbene la riforma del 2012 abbia introdotto un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico rispetto a quello precedente, del vecchio sistema basato sulla pianta organica è però rimasto il riferimento al criterio demografico, onde assicurare il rapporto mimino di abitanti per farmacia per stabilire il numero massimo di farmacie possibile all'interno del territorio comunale, realizzando in questo modo la migliore accessibilità al servizio (cfr. art. 1 e 2 della l. n. 475/1968 come sostituiti dal d.l. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012);


-che, pertanto, in sede di pianificazione comunale si rende comunque necessaria l’indicazione della località e/o della zona in cui andrà “localizzata” la farmacia;

-che, per l’effetto, la libertà del farmacista di scegliere il luogo in cui ubicare la farmacia non è assoluta e che la scelta deve avvenire comunque all’interno alla zona stabilita dal Comune atteso che “la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune che deve individuare la zona tenendo conto di una equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di 200 mt. Questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l'obbligo di reperire la sede della farmacia all'interno del perimetro individuato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665 e Consiglio di Stato Sez. III, 15 gennaio 2024, n.463).


Ritenuto, alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche, che nel caso in esame, in ragione del carattere assorbente dell’anzidetto sconfinamento di sede, non è necessario accertare la distanza effettiva tra la nuova sede farmaceutica e quelle occupate..


-che eventuali difficoltà nel reperimento di idonei locali nell’ambito proprio della zona n. assegnata avrebbero semmai legittimato la richiesta di attivazione del procedimento di modifica della zona di riferimento dove collocare la nuova farmacia.

-che, infine, la Regione, competente ad esitare il provvedimento autorizzatorio (all’apertura della farmacia di nuova istituzione) non può limitarsi alla mera presa d’atto delle attestazioni comunali soprattutto quando le stesse, risultano genericamente formulate e comunque insufficienti rispetto alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza.


In sintesi lo sconfinamento dalla propria pianta organica anche solo per una vetrina espositiva o un accesso alla farmacia comporta la legittimità del ricorso amministrativo contro l’autorizzazione all’apertura della farmacia.





Avv Aldo Lucarelli


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