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cessione della farmacia e plusvalenza

Ci perviene una domanda da un nostro lettore farmacista che ha deciso di cedere la farmaci al termine del triennio di gestione obbligatoria previsto dalle norme sul concorso straordinario.


Premesso che la gestione associata per almeno 3 anni è un obbligo di legge previsto dall'art 11 del d.l. 1/12 come interpretato dal CdS Commissione speciale 69/2018,

leggi qui la domanda che arriva in redazione riguarda il "tempo" in cui considerare la plus valenza realizzata a seguito della cessione.


Tale discorso non riguarda solo le farmacie derivanti dal concorso ma anche quelle di altra ipotesi di cessione. A tal proposito possiamo affermare che la norma di riferimento è l'art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (tuir dpr 917/1986) ai sensi del quale


cessione della farmacia e plusvalenza



I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi.. concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.


cessione della farmacia e plusvalenza
cessione della farmacia e plusvalenza


A tal proposito in tema di transazioni sulla cessione che regolino in tempi differenti il momento della cessione da quello dell'effettivo incasso delle somme la Cassazione nel 2024 n. 3936 ha specificato


che in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto,

mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali,

quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo, successivamente intervenuta.


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Considerato, dunque, che la cessione di azienda a titolo oneroso costituisce un'operazione che realizza plusvalori collegati al reddito d'impresa, ne deriva che il criterio di competenza, di cui all' art. 109 TUIR , comma 1 , è (salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge) inderogabile per il contribuente, il quale non può dichiarare le componenti positive o negative a sua discrezione, ma solo nel periodo indicato dalla legge come di competenza.



Avv. Aldo Lucarelli

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