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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Concorso ordinario farmacie e vincoli dei 10 anni

In Applicazione dell'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 circa il Requisito del mancato trasferimento della titolarità di farmacia nel decennio precedente il concorso - nel caso di cessione di quote sociali la Regione Emilia Romagna ha individuato delle “esimentiin favore dei farmacisti che abbiamo ceduto quote di Srl di Farmacia a seguito di acquisito a titolo oneroso o di derivazione erditaria/atti a titolo gratuito donazioni.


Sono sufficienti tali esimenti in favore dei Farmacisti? Sembra di sì

Ed infatti la delibera del luglio 2024 modifica, in autotutela, la delibera n. 1301/2024 relativa al concorso ordinario farmacie, chiarendo

che devono essere esclusi dalla procedura concorsuale (solo) i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:


- trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di

persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad

altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;


- trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione

associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad

altri farmacisti in un concorso straordinario;



mentre non può applicarsi tale preclusione decennale al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità.


Ma che in tali casi il concetto di “doppio vantaggio economico vietato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (6016/23) non risulta aggirato?

Lo vedremo, nel frattempo per l’Emilia Romagna

Si tratterà di individuare attentamente la fonte della titolarità quindi se da concorso oppure da atto di acquisto o atto successorio al fine di valutare la preclusione decennale che sembra colpire senza esimenti i concorrenti del concorso straordinario.



E la rinuncia della farmacia per la nuova sede?


É sempre possibile rinunciare alla sede di cui si é titolari al fine di poter ottenere una nuova sede a concorso ma attenzione alla associazione dei farmacisti.

Nel citato provvedimento è inoltre evidenziato che nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata

per concorso.




Trattasi di autorizzazione unica pro indiviso la cui sorte é legata e comune a tutti i candidati

che abbiano avuto il privilegio della partecipazione al concorso straordinario con la sommatoria aritmetica dei titoli posseduti, la sorte comune, già individuata nel bando del concorso straordinario con il vincolo di gestione paritetica per tre anni segue anche nel campo del concorso ordinario ove per poter partecipare il candidato già parte di una associazione dovrà rinunciare alla sede UNITAMENTE a tutti i propri colleghi in modo che la sede torni disponibile per un prossimo concorso.




Caso di scuola! Difficile immaginare una rinuncia collettiva da parte di tutti gli associati per consentire ad un singolo farmacista l’ottenimento di una nuova sede da concorso ordinario, più che altro sembra proprio una interpretazione (parere personale) volta ad evitare che chi abbia già ottenuto una sede da concorso straordinario in associazione si avvalga di un nuovo concorso per ottenere una nuova farmacia.


Il caso é chiuso? A nostro avviso non direi, manca ad avviso di chi scrive e senza critica alcuna, la verifica dei Tribunali Amministrativi sulla legittimità di una delibera regionale, la 1584 che interpreta la legge nazionale dando un contenuto che la stessa legge oggi non prescrive pedissequamente, quindi si tratta di una interpretazione non autentica da parte di un ente Regionale su normativa nazionale e per tale

motivo permangono dubbi che in futuro saranno sicuramente risolti.


I dubbi derivano dalle recenti interpretazioni rese dalla Giurisprudenza amministrativa nel caso citati in questo nostro precedente articolo leggi qui.


Permettere la partecipazione al concorso da parte del farmacista che abbia acquistato e rivenduto la sede o abbia ceduto la sede a seguito di successione ereditaria SEMBRA sostanzialmente la stessa fattispecie preclusa per i casi di divieto di doppio vantaggio sanciti sin qui dalla giurisprudenza amministrativa.


Sul punto leggi Farmacia e cessione


Apparirebbe più coerente limitare il divieto alla cessione di quote minoritarie di Srl che non investano la titolarità della farmacia a prescindere dell’origine della stessa, secondo quando lascia intendere il CdS nella sentenza n. 2763/2022 ha precisato che la cessione di quote minoritarie di srl comunque non integra cessione della farmacia, con tutto ciò che ne consegue, ed infatti si legge “ulteriormente, nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia.


Le quote di farmacia e le posizioni sociali quindi andranno distinte oltre che per natura, ovvero se di società di persone o di capitali, anche di derivazione come nel caso delineato innovativamente dalla Regione Emilia Romagna con la delibera in commento del luglio 2024, quindi se derivano da una precedente trasformazione di società di persone (fattispecie vietata secondo il CdS 6016/23), ed oggi all'alba dei nuovi orientamenti per i concorsi ordinari regionali bisognerà valutare se le cessioni di quote di SRL (pure non trasformate) siano probabilmente svincolate dall'art. 12 della legge 475/1968 come lascia presagire la giurisprudenza citata (TAR Napoli 1341/23 e CdS 2763/22) oppure torneranno anch'esse vietate perché abbiano “aggirato” la legge con negozi elusivi della legge, il tutto sempre secondo e nei limiti dell'opinione personale di chi scrive.


Attendiamo evoluzioni giuridiche e giurisprudenziali che facciano chiarezza su tali apparenti e personali discrasie.


Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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