Nel presente articolo dopo una serie di domande che continuamente vengono proposte in relazione alla pinata organica comunale della farmacie ed alla istituzione delle nuove sedi e soprattutto alla ubicazione delle farmacie in relazione ai movimenti delle sedi pre esistenti, rispondiamo ad una serie di quesiti tutti inerenti la collocazione delle farmacie e relativi ai diritti dei nuovi titolari farmacisti rispetto a quelli pre insediati oltre agli interessi dei Comuni.
Puo' una nuova farmacia inserirsi nel bacino di utenza di una sede pre esistente?
Per rispondere a tale domanda è necessario soffermarsi sulla evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, secondo cui nel bilanciamento degli interessi,
l’interesse del titolare di farmacia è recessivo rispetto all’esigenza insopprimibile di aprire una farmacia afferente una sede istituita dal Comune e, quindi, deve ritenersi fisiologica l’eventualità che le nuove zone incidano sul bacino di utenza delle sedi preesistenti (Cons. di St., sez. III, 2.05.2022 n. 3410).
E' possibile che venga aperta una nuova farmacia in una zona già servita?
Conseguentemente è ammessa, tra le alternative opzioni, quella di implementare farmacie anche in zone già servite, onde intercettare la maggior domanda non costituendo di per sé un fattore ostativo la possibile sovrapposizione dei bacini di utenza tra sedi preesistenti e di nuova istituzione (Cons. di St., sez. III, n. 449/2018).
La nuova farmacia deve servire zone libere dal servizio farmaceutico?
Non proprio ed infatti, nel nuovo assetto ordinamentale delineato dalla riforma del 2012 il legislatore ha privilegiato l’esigenza di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci, “senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti” (Cons. di St, sez. III, 15.03.2021 n. 2239).
Farmacia di nuova istituzione e sovrapposizione della zona di altra farmacia
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La riforma, in altri termini, “vuole realizzare l'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 marzo 2021 n. 2239).
E quindi quale è lo scopo della pianta organica e della perimetrazione delle farmacie?
All’interno della suddetta cornice regolatoria, pertanto, lo scopo della perimetrazione della zona di una sede farmaceutica è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro. A fronte di tale libertà di scelta, pertanto, “i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri” (Cons. di St., sez. III, 15.03.2021, n. 2239).
Hai un quesito in tema di farmacie e farmacisti?
Avv. Aldo Lucarelli
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