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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia e l'accertamento INPS per i familiari non farmacisti.

Aggiornamento: 7 gen 2023

Sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti Inps del coadiutore familiare,indipendentemente dall'iscrizione del titolare di farmacia?


Il quesito nasce dal fatto che il Farmacista Titolare essendo iscritto all' Enpaf, non può essere iscritto alla gestione commercianti.


La natura di impresa commerciale delle farmacie non è posta in discussione: accanto al dato di comune esperienza, in cui si constata che, nelle farmacia, all'attività protetta dì produzione di galenici e vendita di prodotti terapeutici (farmaci, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici preparati), esercitabile solo da soggetti muniti di apposito titolo ed iscritti all'albo professionale, si affianca l'attività commerciale di vendita di articoli "da banco" o non sanitari in senso stretto.


La qualificazione della farmacia come impresa commerciale non esclude la altrettanto indubbia natura di "professione liberale" dell'attività del farmacista, per il quale è prevista un'apposita assicurazione (d.Ig.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21), con la conseguente esclusione dello stesso dall'assicurazione commercianti;


Tale esclusione è coerente con la finalità di evitare duplicazioni di assicurazione, finalità che non si riscontra riguardo agli eventuali coadiutori familiari non farmacisti, rispetto ai quali, al contrario, l'esclusione dell'assicurazione nonostante la loro partecipazione all'attività di un'impresa commerciale rappresenterebbe una disarmonia rilevante sul piano dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di garanzia di un'adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori (art. 38 Cost., comma 2);


Ed infatti l'art. 1, commi 202 e 203, della legge n. 662 del 1996, estendendo "ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente", l'assicurazione obbligatoria í.v.s. degli esercenti piccole imprese commerciali..."

(art. 1, comma 1, I. n. 613 del 1966) prevede l'obbligo dell'iscrizione a carico dei coadiutori familiari, e ciò indipendentemente dal fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato dall'assicurazione;



Quanto all'esecuzione di una forma di registrazione, per così dire, "virtuale" del titolare dell'impresa presso l'Inps ai fini dell'attuazione dell'assicurazione nei confronti dei coadiutori familiari, e alla circostanza che lo stesso sia tenuto al versamento dei contributi a favore dei medesimi coadiutori,

salvo rivalsa, si tratta nient'altro che di un meccanismo operativo del sistema, che non determina alcuna distorsione o anomalia né incide sul contenuto degli obblighi previdenziali e della loro misura: sotto quest'aspetto,


è del tutto privo di decisività il profilo di censura, su cui insiste il ricorrente in particolare nel primo motivo di ricorso, con riguardo all' affermazione della corte territoriale dell'assenza di una norma che preveda l'iscrivibilità del farmacista come «titolare non attivo»; Cass. Civ. 17914/2017.


Conclusione, è previsto ai sensi delle leggi citate l'obbligo dell'iscrizione a carico dei coadiutori familiari, e ciò indipendentemente dal fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato dall'assicurazione;






Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli

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