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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Nuova Farmacia e Comitato di quartiere


L'istituzione di una nuova sede di farmacia è una competenza Comunale, sollecitabile ad impulso di parte, ad esempio di un comitato di quartiere? Si.

A tal proposito va precisato che:

L’art. 2 della l. n. 475/68, nel testo novellato dalla l. n. 27/12, prevede che “… al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” (comma 1) poi stabilendo che “Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


Se è vero, dunque, che l’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche - integrando gli estremi di un atto programmatorio a contenuto generale - rientra nelle competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune interessato e, più precisamente, nell’esclusiva sfera di attribuzioni della Giunta (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 17/05/2021, n. 999), il Legislatore ha comunque previsto che le relative statuizioni siano dalle amministrazioni comunali comunque “inviate” alla Regione di appartenenza.


Quindi la domanda, tale attività programmatoria può essere sollecitata ad istanza di un comitato di quartiere?

Il comitato di quartiere è un ente no-profit senza fini di lucro né è portatore di interessi politici, ecco quindi che appare ammissibile l'istanza avanzata da un comitato di un quartiere o di una zona per l'istituzione di una nuova farmacia.

A ciò si aggiunga come il cennato parametro legislativo di una farmacia ogni 3300 abitanti rilevi solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, atteso che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza.


Farmacia e l'istituzione di una nuova sede su richiesta di un comitato cittadino

Nuova Farmacia e Comitato di quartiere


Farmacia e l'istituzione di una nuova sede su richiesta di un comitato cittadino


Quindi il Comune ricevuto l'input da parte del Comitato potrà avviare una concertazione con la ASL competente e l'Ordine dei Farmacisti, che potrebbero anche opporsi ad una simile iniziativa.


In proposito, l’art. 1 della legge n. 475/1968, come modificato dal decreto legge n. 1/2012, prescrive che i due organismi debbono essere “sentiti”, senza fornire ulteriori prescrizioni riguardo a come i pareri debbano essere chiesti e rispettivamente formulati e senza, comunque renderli titolari di un potere di concertazione o co-decisione, semplicemente attribuendo loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare eventuali proposte, sul presupposto che essi, ciascuno per quanto di propria competenza, in ragione della propria attività quotidiana e del rapporto con il territorio (l’A.S.L. con le sue strutture di servizio, l’Ordine in quanto rappresentativo di tutti i farmacisti) dispongano di conoscenze, esperienze e sensibilità che li mettano in grado di dare un utile contributo alle decisioni di competenza del Comune. Sempre che, beninteso, si ritengano interessati a farlo.


Appare quindi percorribile la sollecitazione da parte di un comitato di quartiere per l'istituzione di una nuova farmacia, intesa come servizio ove risulti appunto "carente" l'accesso al farmaco ed anche ove vi fosse "opposizione" da parte della ASL e dell'Ordine dei Farmacisti.


In altre parole, i due organismi consultati (ASL e Ordine dei Farmacisti) che hanno il compito di fornire elementi di conoscenza e di giudizio al Comune - riguardo alle esigenze del territorio e del servizio sanitario – e non viceversa anche considerato che i dati di fatto più rilevanti, come la distribuzione della popolazione sul territorio e la dislocazione delle farmacie esistenti, sono elementi di cui l’amministrazione comunale già dispone. (Tar Lazio 9105/23)


Avv. Aldo Lucarelli

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