Farmacisti, individuali, società, esistono altre forme di collaborazione?
Cerchiamo di rispondere ad un quesito relativo a forme di contratto alternative alla ditta individuale ed alla società nella gestione della Farmacia.
Parliamo della associazione in partecipazione.
Con il contratto di associazione in partecipazione l 'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto potrà essere solo di capitale infatti
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Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro, e cio' a seguito della riforma del 2015 che ha espressamente escluso l'apporto di lavoro al fine di evitare una sovrapposizione con un rapporto di carattere subordinato mascherato da una associazione in partecipazione. La distinzione principale poi risiede nel rischio di impresa che è presente nel contratto di associazione mentre manca nei rapporti subordinati, e cio' quale controprestazione alla partecipazione agli utili ed alle perdite.
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Il contributo che viene offerto dall'associato è quindi di natura patrimoniale ed è funzionale alla gestione dell'impresa farmacia, che comunque rimane esclusivamente dell'associante, il quale sarà tenuto a versare gli utili in una somma predeterminata all'associato in misura proporzionale o forfettaria a seconda degli accordi interni.
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Tale rapporto quindi potrà avere una durata predeterminata o a tempo indeterminato, con conseguente diritto di recesso in capo ad entrambe le parti. Particolari previsioni possono essere stabilite per modellare i rapporti nel tempo e per stabilire i relativi obblighi.