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Farmacia, l'interesse alla distribuzione dei farmaci prevale sull'interesse imprenditoriale?

Farmacia, la nuova posizione recessiva dell'interesse imprenditoriale del Farmacista a favore della capillare distribuzione farmaceutica.


Ripercorriamo il punto di arrivo della Giurisprudenza sul tema dell'insediamento delle nuove farmacie a seguito del concorso straordinario farmacie, del ruolo dei Comuni nella pianificazione, e di quale sia il potere del giudice amministrativo nell'analisi delle scelte dell'amministrazione.

Arriviamo subito alla conclusione.. oggi l'interesse del singolo farmacista imprenditore è recessivo – e sacrificabile – dinanzi al maggiore interesse alla capillare distribuzione farmaceutica..


Farmacia: nella pianificazione il Comune rimane il principale interprete, mentre l'arbitro, ovvero il Giudice del TAR, è chiamato solo a verificare dal di fuori – con un controllo denominato “estrinseco”, l'assenza di meccanismi illogici o arbitrari posti alla base delle scelte discrezionali di dislocazione operati dell'amministrazione.

Vediamo quindi nel dettaglio come si arriva a simili conclusioni.


A tal proposito si deve rammentare che alla Regione non spetta più, dopo la riforma del 2012, alcun compito in ordine alla delimitazione delle zone; oggi il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie è attribuita ai Comuni e cio' «risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio».


per questo motivo, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale