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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia, l'interesse alla distribuzione dei farmaci prevale sull'interesse imprenditoriale?

Farmacia, la nuova posizione recessiva dell'interesse imprenditoriale del Farmacista a favore della capillare distribuzione farmaceutica.


Ripercorriamo il punto di arrivo della Giurisprudenza sul tema dell'insediamento delle nuove farmacie a seguito del concorso straordinario farmacie, del ruolo dei Comuni nella pianificazione, e di quale sia il potere del giudice amministrativo nell'analisi delle scelte dell'amministrazione.


Arriviamo subito alla conclusione.. oggi l'interesse del singolo farmacista imprenditore è recessivo – e sacrificabile – dinanzi al maggiore interesse alla capillare distribuzione farmaceutica..


Farmacia: nella pianificazione il Comune rimane il principale interprete, mentre l'arbitro, ovvero il Giudice del TAR, è chiamato solo a verificare dal di fuori – con un controllo denominato “estrinseco”, l'assenza di meccanismi illogici o arbitrari posti alla base delle scelte discrezionali di dislocazione operati dell'amministrazione.


Vediamo quindi nel dettaglio come si arriva a simili conclusioni.


A tal proposito si deve rammentare che alla Regione non spetta più, dopo la riforma del 2012, alcun compito in ordine alla delimitazione delle zone; oggi il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie è attribuita ai Comuni e cio' «risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio».


per questo motivo, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale



Va rammentato che il Comune non ha l’obbligo di impedire una sovrapposizione tra le farmacie, ma ha il solo obbligo di distribuire il più equamente possibile le farmacie sul territorio, sulla base di molteplici criteri che proprio l’ente territoriale è in grado di valutare, e far rispettare una distanza minima di 200 metri tra gli esercizi, distanza, questa, nemmeno essa rigidamente insuperabile.


E' stato quindi chiarito che «il rispetto di tale distanza, peraltro, non può intendersi in modo rigido» e che «proprio in base alla giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all’apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato con l'obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica «le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico»


Ma gli interessi imprenditoriali del Farmacista?


Quando l’obiettivo della copertura omogenea non sia in pericolo, non essendovi il rischio che l’offerta di medicinali e servizi accessori si concentri in alcuni punti soltanto del territorio, viene meno la giustificazione delle misure restrittive della concorrenza e diventa quindi irragionevole interpretare in modo rigido la pianta organica delle sedi farmaceutiche.

In questa prospettiva è stato chiarito che:


a) quanto alla localizzazione, è ammissibile l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti.


b) nell’organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità dal TAR.



c) alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo.


E' stato da ultimo altresì chiarito che il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco e deve arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma anche dinanzi a quelle meno attendibili, purché non irragionevoli.

Quindi, L’interesse commerciale dei farmacisti già insediati – destinato ad essere sacrificato per effetto dell’applicazione di una disposizione che, come quella di cui all’art. 1, comma secondo, della l. n. 475 del 1968, persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico – deve essere preso in considerazione dall’amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, fermo restando però che, secondo i principi generalmente applicati, laddove venga in rilievo l’esercizio di un potere di matrice discrezionale, l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico.


Valga qui ricordare, conclusivamente, che secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in subiecta materia «lo scopo della norma non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quella di garantire l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità: il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello»



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