top of page
© Copyright
  • Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia la scissione ed i debiti fiscali

Aggiornamento: 19 ago

Ci viene chiesto se da una società titolare di più farmacie si possa giungere a più società a cui assegnare ciascun esercizio farmaceutico e se tale operazione conviene da un punto di vista economico.



Il quesito é complesso e riguarda la scissione societaria parziale ovvero quando da una entità si vuole attribuire una parte ad una nuova società pur facendo rimanere in piedi la società scissa.


Leggi pure



La scissione parziale nel mondo delle farmacie é un fenomeno poco noto in quanto oggi siamo nella fase della aggregazione degli esercizi in capo a società sempre più organizzate sebbene esista e può avere riflessi operativi importanti per quei centri decisionali che per diversi motivi, non da ultimo economici fiscali e di divisione di utili, vogliano procede a divisioni anche in vista di differenti modi di gestione degli asset.


L’operazione da porre in essere quindi é quella della scissione della Srl/spa di Farmacie in più società.


Da qui il quesito, nella scissione della società di farmacie quale é la sorte dei debiti fiscali?

Il quesito nasce dal dato secondo cui i debiti fiscali hanno un diverso regime rispetto alle obbligazioni civili pertanto non si potrà seguire il principio civilistico nella eventuale gestione delle pendenze e delle conflittualità con l’agenzia delle entrate.




La Suprema Corte del 9 gennaio 2024 ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui “quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale” (secondo cui quindi viene scisso parte del patrimonio e la società scissa rimane in vita) – “la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata,


si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione,


senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018” (Sez. 5, Sentenza n. 3233 del 10/02/2021).



Il principio corrisponde ad un orientamento costante nel tempo secondo cui - “in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente


responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti,

e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva” (Sez. 5, Sentenza n. 16710 del 21/06/2019)


Farmacia la scissione ed i debiti fiscali: Infine, s’è nuovamente ripetuto, non solo che “la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori”, ma altresì che essa “può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione” (Sez. 5, Ordinanza n. 32469 del 03/11/2022, e da ultimo ordinanza 739/24 )


Il debito fiscale nella scissione di società farmaceutica avrà quindi una diversa gestione rispetto a quello civile.



Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

42 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page