Il Farmacista che affigge i propri orari su quelli predisposti dal concorrente coprendoli, pone in essere una condotta penalmente rilevante.
E' quanto si ricava da una recente sentenza di Tribunale di Verbania (Cassata con sentenza 35993/20)
che ha condannato un Farmacista titolare “scoperto” a coprire gli orari della Farmacia rivale con un cartello con i propri orari, quando tale Farmacia era chiusa
La norma violata risulta essere l'art. 513 del codice penale, secondo cui Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un' industria o di un commercio è punito, a querela della della persona offesa, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
Tale reato di concretizza come “dolo specifico” nel senso della piena volontà allo scopo perseguito dalla condotta da parte del suo autore. In sintesi il Farmacista che copre gli orari del rivale vuole effettivamente creare un danno all'impresa avversaria e/o accaparrarsi la clientela, anche solo per un particolare giorno, si pensi all'apertura nel giorno di ferragosto in una località turistica.
L'attività di “turbativa del commercio” descritta nella norma è differente da altre figure comunque molto simili come la “concorrenza sleale” o lo "storno di clientela".
Secondo l'insegnamento della Cassazione n. 12227/15, va ritenuto che, il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma dell'art. 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio e non la concorrenza in sé.
La concorrenza tra farmacisti, il Farmacista che copre gli orari del rivale commette un reato
Quindi soggiace al reato ex art. 513 cp una attività che a monte vada a turbare pacificamente il normale svolgimento del commercio, come ad esempio l'apposizione di un cartello propri orari al posto di altri presenti sulla porta del rivale che vengono anche nascosti, e va distinta dallo “storno di clientela” o dalla “concorrenza sleale”, che invece sono situazioni proprie tutelate da altre norme come l'art. 513 bis del codice penale, previsto per il caso di “concorrenza sleale con violenza o minaccia” o di concorrenza sleale di carattere civilistico, come quelle attività di un imprenditore volte a creare confusione con i nomi o i prodotti di un concorrente, oppure volte a creare il discredito del concorrente, o ancora in attività tali da danneggiare l'altrui azienda e contrarie alla buona fede ed alla correttezza (art. 2598 del codice civile).
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Tali previsioni poi devono essere integrate dalle previsioni del codice deontologico del farmacista e quindi dal divieto di accaparramento di ricette quale comportamento non corretto ricorrente nel generale principio dell'art. 18 del codice deontologico "comportamenti non corretti" o l'applicazione di sconti in maniera discriminatoria, fattispecie queste di competenza anche dell'Ordine dei Farmacisti.
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli
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