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I limiti dell’accesso agli atti

Aggiornamento: 6 nov 2023

Come lavoratore ho diritto di accedere agli atti e documenti che riguardano tutta la mia carriera presso un ente? (Si)

Come posso tutelarmi dinanzi ad inerzie dell'Ente stesso?

La mia domanda puo' spingersi sino a richiedere specifiche attività che dovevano essere già predisposte dall'Ente?

Cerchiamo di rispondere a tali domande, in modo sintetico.


La giurisprudenza amministrativa rammenta che nel nostro ordinamento la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l.241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).


Tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6” (art. 22, comma 3, l. 241/90).


I limiti dell’accesso agli atti


L’art. 24 l. 241/90, rubricato “esclusione dal diritto d’accesso” espressamente individua talune ipotesi escluse dall’applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore salvo il diritto di difesa.


Ed infatti l’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.


Quindi per rispondere alla prima domanda non è dubitabile la esistenza in capo alla richiedente di un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza degli atti inerenti la propria posizione giuridica.

Trattasi, infatti, di atti che hanno direttamente connotato l’attività lavorativa e, dunque, senza dubbio incidenti e/o afferenti alla sua sfera giuridica.

I limiti dell’accesso agli atti


Per capire i limiti dell'accesso agli atti bisogna fissare alcuni punti (Tar Abruzzo n. 250/2023)


- l'accesso agli atti, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali;


- è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione ancillare (TAR Lombardia, I, 27 agosto 2018, n. 2023);


- deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale - ad altra “situazione giuridicamente tutelata” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “interessati” ivi contenuta): non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma.


ed in caso di inerzia cosa é possibile fare?

va rilevato che l’azione avverso il silenzio presuppone l’inadempimento della pubblica amministrazione dell’obbligo di definire con un provvedimento espresso un procedimento promosso su istanza di parte o da avviarsi d’ufficio.


Resta pertanto esclusa l’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio ove é richiesta l’esecuzione di un’attività materiale. (Tar Abruzzo 240/2023).

Sperando di aver chiarito i confini dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, vi invitiamo a leggere gratuitamente il blog e trovare i casi con il motore di ricerca.



Avv Aldo Lucarelli

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