La Corte Costituzionale con la sentenza n. 171 dell’8 luglio 2022, ha fatto il punto della situazione tra Farmacie e Parafarmacie evidenziando che solo le Farmacie, in quanto inserite nel Sistema Sanitario Nazionale SSN sono adeguate ad effettuare i test anti covid, mentre non lo sono le Parafarmacie che pur in presenza di Farmacisti rimangono pur sempre esercizi commerciali.
Ecco quindi che tra Farmacie e Parafarmacie permangono significative differenze anche per quanto attiene alla gestione dei dai sensibili in relazione all'emergenza Covid 19.
Nello specifico:
- le parafarmacie sono esercizi commerciali che «possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione […] e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio», e sempre che la vendita sia «effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;
Mentre
- le farmacie, invece, erogano l’assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse», preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista». I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio.
Ecco quindi che
Le farmacie, dunque, rientrano nell’ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), di cui fanno parte, e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione il quale, dettando la specifica proporzione di una farmacia ogni 3300 abitanti, è volto ad «assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini».