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FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

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Amministratore unico in Farmacia

Farmacia gestita da amministratore unico non farmacista e responsabilità tributaria per mancato versamento dell’IVA, é possibile una causa risarcitoria contro il suo operato?



Ci viene avanzato un quesito di carattere societario per quelle farmacie ex concorso che dopo un triennio si sono ampliate ed hanno aperto le porte ad amministratori esterni, nel nostro caso lo stesso commercialista, al posto dei soci farmacisti che hanno preferito focalizzarci sulla parte farmaceutica dell’attività e sulle nuove prospettive della farmacia dei servizi anziché occuparsi della gestione “grigia” della società in sé considerata.


Ricordiamo infatti che in caso di concorso straordinario farmacisti associati e amministratori della Srl dovevano coincidere necessariamente, a differenza di quanto può accadere in qualunque Srl e dopo il triennio anche per dette società titolari farmacia.



Amministratore unico in Farmacia


E quindi per rispondere al quesito,


é responsabile all’amministratore della Farmacia Srl per scelte fiscali tributarie azzardate che hanno avuto un impatto negativo sulla farmacia?

Farmacia Srl e responsabilità dell’amministratore
Farmacia Srl e responsabilità dell’amministratore

Amministratore unico in Farmacia: Farmacia Srl e responsabilità dell’amministratore



Uno dei motivi per cui si potrebbe pensare ad una sorta di immunità dell’amministratore da responsabilità deriva dalla corrente di pensiero che ritiene non sindacabili le scelte gestori e amministrative alla luce dei risultati ottenuti come per dire


se un affare é andato male non é possibile sindacarne la scelta dopo che la stessa é stata fatta, ma é proprio così?

Secondo recente giurisprudenza invece In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie. Cass 8069/24


Leggi il blog sull'impresa


Si può quindi concludere che se i danni vi sono stati per scelte irrazionali o imprudenti sarà possibile chiamare l’amministratore a rispondere dei danni cagionati alla società e per essa a cascata ai singoli soci.


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Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli


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