top of page
© Copyright
Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie, concorso e societa, come mantenere i requisiti.


Come ben noto i farmacisti vincitori di concorso che abbiano aperto una nuova sede a seguito del Concorso Straordinario sono vincolati per un solo triennio dalla apertura alla gestione della sede che quindi potrà poi essere ceduta.


Ma se nel corso del concorso si possono acquisire o cedere quote societarie senza pregiudicare la partecipazione?



Per rispondere a tale articolata domanda facciamo un passo indietro.



È noto che la normagiva prevede che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.


Elemento riportato nel bando di concorso.


Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione.

E cio' è posto a tutela del farmacista, ed al fine di evitare la mercificazione delle sedi.


Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l’acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio, per almeno sei mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.


Tali stringenti regole riguardano la titolarità della farmacia non anche le quote societarie sopratutto in ambito concorsuale.

Infatti, l'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dal 2017, poco dopo l'avvento della riforma societaria, ha precisato che il possesso dei requisiti di ammissione al concorso si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.


Sicché la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato che


“Il presupposto perché un simile requisito possa porsi a base di un giudizio di affidabilità così pregno di rilevanza ed effetto, risiede nell’esistenza di un rapporto fra impresa ed amministrazione, dapprima caratterizzato da un momento procedimentale in cui l’impresa formula l’offerta e si impegna a mantenerla ferma nei suoi requisiti oggettivi e soggettivi, per tutta la durata della gara, e poi da un momento contrattuale in cui l’impegno si traduce in concrete obbligazioni reciproche”.

Quando, tuttavia, la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la posizione dell’aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione non utile.



Mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce l’appendice negoziale e realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, giusto quanto chiarito dalla Plenaria, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata:


“l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione”.


Da tali rilievi discende il conseguente indirizzo ermeneutico che giova nel caso che occupa:


“E’ pur vero che nelle ipotesi in cui l’amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria non vi è l’indizione di una nuova selezione concorsuale, né formulazione di nuove offerte, ma ciò non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello”.


Di tal ché “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione”.


Conclusione, la movimentazione di quote societarie, di minoranza, può ritenersi esclusa dai formalismi del concorso almeno nei limiti della continuità del possesso dei requisiti dalla domanda alla assegnazione.





Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli


Opmerkingen


bottom of page