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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie, l'organizzazione territoriale ed i poteri del Giudice amministrativo.

Aggiornamento: 7 gen 2023

Se viene annullata una pianta organica cosa accade? Si rimane senza organizzazione territoriale o rivive la precedente delibera pianificatoria?


Per rispondere a tale singolare quesito utilizziamo recenti parole della giurisprudenza amministrativa, che sul punto ha avuto modo di precisare altresì l'ampienzza dei poteri amministrativi comunali.

Invero, l'eventuale annullamento della successiva previsione pianificatoria implica, in virtù del suo effetto retroattivo, il verificarsi del fenomeno della reviviscenza della previgente previsione di cui la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente dato atto (cfr.: C.d.S., sez. V, 22.2.2007; sez. IV, 6.5.2004) fermo restando il potere comunque rimesso all'Amministrazione comunale di scegliere se accettare l'assetto conseguente all'annullamento e alla reviviscenza in parte qua della disciplina previgente, oppure se intervenire attraverso il rinnovato esercizio del potere pianificatorio (cfr., C.d.S., sez. IV, 4.6.2013, n. 3073).


Occorre anzitutto richiamare la latitudine della discrezionalità spettante a un Comune all'atto della localizzazione di una nuova sede farmaceutica (cfr. C.d.S., sez. III, 25 febbraio 2014, :


"La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall'autorità competente - benché opinabili per definizione - non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi ...";


nello stesso senso si veda anche C.D.S., sez. III, 10 aprile 2017, secondo cui


L'ampiezza di questa discrezionalità amministrativa trova conferma nell'elasticità dei parametri prescritti sul piano normativo, quali appunto l’equa distribuzione del servizio sul territorio e la garanzia della sua accessibilità anche a favore delle aree scarsamente abitate, richiamati dalla pertinente norma di legge.


La riforma realizzata con il d.l. n. 1/2012 non esige che la localizzazione dei nuovi esercizi avvenga di preferenza nelle zone scarsamente abitate, bensì che con essa si persegua l'obiettivo primario "di assicurare un'equa distribuzione sul territorio".



La riforma, per contro, solo in via aggiuntiva introduce il criterio addizionale che occorre tenere altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai residenti in aree scarsamente abitate.


Donde la conclusione che costituisce un'evenienza fisiologica e del tutto coerente con la ratio della riforma anche quella che le nuove zone possano incidere sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti, eventualmente anche radicate nei centri storici (su questi principi si veda C.d.S., III, 11 luglio 2018, n. 4231).




Lo scopo della previsione normativa di cui alla l. 24 marzo 2012, n. 27 non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la loro sopravvivenza, ma di aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile;


La finalità-esigenza di poter servire meglio e adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un'ottica complessiva che considera l'intero territorio comunale rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica.

Ferma questa finalità di impostazione programmatica, nella scelta conclusiva sulla dislocazione territoriale del servizio farmaceutico intervengono, poi, considerazioni ulteriori attinenti al sistema viario e di mobilità urbana, alle vie e ai mezzi di comunicazione, nonché all'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio e alle correlate situazioni ambientali, topografiche e di distanza reciproche tra le diverse farmacie..



..le quali rimandano tutte a valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere; non ultima, tra queste, quella della omessa o inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione (cfr.: Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018 e 30 maggio 2017).

Innanzitutto, occorre considerare che la parte della deliberazione che ha assentito la soppressione di una delle nuove sedi farmaceutiche si inserisce all'interno di un programma generale relativo alla dislocazione di tutte le esistenti circoscrizioni. Tale determinazione, quindi, si colloca nel contesto di un atto di pianificazione generale quale è quello di revisione della pianta organica, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2015, n. 603; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 17 febbraio 1998, n. 39).



Secondo la consolidata giurisprudenza l'atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali (C.d.S., III, 10 aprile 2014, n. 1727; 29 gennaio 2014, n. 454).

È, infatti, sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, da ricercarsi negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 10/04/2014, n. 1727).



La giurisprudenza è da decenni univoca nel senso che la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. (Cons. Stato, sez. III, n. 1727/2014)






Avv Aldo Lucarelli




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