Riportiamo una disamina giurisprudenziale, che in sintesi ripropone quanto già piu' volte scritto nei post, ovvero il divieto degli atti elusivi ed in frode alla legge, allorquando quindi tramite una pluralità di atti si cerchi di raggiungere un risultato che "sostanzialmente" è vietato dalla legge o dalla normativa concorsuale.
Ad avviso di una parte del pensiero in tema concorsuale, nella gara pubblica concorsuale dovrebbero essere esclusi quei concorrenti che, seppure ad oggi abbiano ceduto quote di società di capitali, abbiano comunque trasferito la titolarità della farmacia in un momento antecedente e, precisamente, all’atto della trasformazione dell’originaria società di persone, partecipante al concorso straordinario, in successiva società di capitali.
Questo pensiero nasce dal filone della controversia Campana, nel quale si argomenta tra differenziazione della cessione di una quota minoritaria di Srl (attività ritenuta legittima), a differenza della cessione di una quota di società di persone, che in quanto inglobante la titolarità della farmacia, sarebbe quindi illegittima.
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