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L’amministratore di fatto della farmacia

L’amministratore di fatto in farmacia definizione ed aspetti problematici in sede civile penale ed amministrativa.


Ma come qualificare un soggetto quale amministratore di fatto?


la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (Cass. Pen., V, 28.2.2024, n. 16414)


è inquadrabile come amministratore di fatto un soggetto


non formalmente investito della carica, che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (difatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società.


 In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori

«di diritto».


Ad avviso di chi scrive gli elementi congiunti della NON occasionalità delle attività unitamente alla autonomia gestionale rendono individuabile l’amministratore di fatto.


Leggi pure:



Sicché è amministratore di fatto chi, senza titolo — per esempio per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri — gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVI. 14 febbraio 2022).


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Ancora, una sentenza del Tribunale di Napoli, (Sez. Impresa, 20 dicembre 2023) rammenta che “l'estensione della qualifica soggettiva di amministratore a soggetti estranei agli organi di amministrazionepresuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici degli amministratori didiritto, senza che la «significatività e continuità» debbano necessariamente comportare l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, pur richiedendo in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale”, fermo restando che gli elementi sintomatici della sussistenza di poteri di amministrazione di fatto sono suscettibili di un diverso apprezzamento in sede penale, civile e amministrativa (TAR Campania, Salerno, I, 31.12.2021, n. 2949)


attenzione che la prova “di essere di fatto amministratore” ai fini del codice dei contratti pubblici é meno rigorosa di quanto necessario invece in sede penale e tributaria.

Prima di chiudere quindi una considerazione in tema di possibili esclusioni da gare pubbliche come appalti e concessioni (farmacie comunali) per problematiche che possono essere attribuite anche all’amministratore di fatto e che comportano - ai sensi dell’art 94 del d.lgs 36/23 - l’esclusione automatica dalla gara, ove rinvenute.


In particolare, sono previste esclusioni automatiche per amministratori (anche di fatto) che abbiano riportato condanne definitive per reati come:


1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato).

2. Reati societari (es. false comunicazioni sociali).

3. Reati di stampo mafioso o criminalità organizzata.



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